Casse aperte ancora poche ore per i sostituti d’imposta che, entro domani 16 dicembre, devono versare l’anticipo dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto accantonate per i propri dipendenti al 31 dicembre 2011.
Per capire di cosa si tratta, va ricordato che il fondo Tfr “messo da parte” al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere, per legge, aumentato applicando un certo coefficiente costituito da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (articolo 2120 del codice civile).
È su questa quota di incremento che è, appunto, dovuta un’imposta sostitutiva pari all’11 per cento.
Quanto, come, quando
Il pagamento dell’acconto, il cui importo consiste nel 90% dell’imposta totale, deve essere quindi effettuato entro venerdì 16 dicembre, mediante modello F24. Il restante 10%, vale a dire il saldo, sarà assolto nel termine del 16 febbraio 2012, secondo quanto disciplinato dall’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, Dlgs 47/2000, la norma che regola tempi e modalità dell’adempimento fiscale.
Le somme sono calcolate dagli stessi datori di lavoro sulla base delle rivalutazioni annuali intervenute sull’apposito fondo dei bilanci aziendali. Il conteggio può seguire due strade, quella storica o quella previsionale.
Scegliendo la prima, si arriva a un imponibile pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese quelle relative ai Tfr, eventualmente, corrisposte nel corso dell’anno (ad esempio, per dimissioni o licenziamenti).
Con il metodo previsionale, invece, il calcolo deve necessariamente basarsi su numeri ipotetici, considerato che la base imponibile, in questo caso, si costruisce sulle rivalutazioni attese per l’anno di pagamento dell’acconto. In pratica, il sostituto d’imposta deve prendere in considerazione il Tfr maturato al 31 dicembre 2010 riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2011. A questo punto, può determinare la percentuale di rivalutazione utilizzando l’incremento rilevato dall’Istat a dicembre 2010 (2,935935).
Il percorso “aritmetico” descritto ai fini dell’applicazione del criterio presuntivo è quello che si legge nella circolare 50/2002, emanata per rispondere a una serie di quesiti interpretativi, tra i quali appunto la determinazione previsionale della sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr. In sostanza, si tratta di un metodo che conviene quando l’imponibile è diminuito, ad esempio, a causa di pensionamenti o licenziamenti.
Per i dipendenti che hanno lasciato il lavoro durante l’anno e fino al 30 novembre, l’acconto dovuto è pari al 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento di cessazione del rapporto.
La circolare richiamata, inoltre, specifica che se le aziende, quindi, i sostituti d’imposta si sono costituiti nel corso dell’anno precedente a quello del pagamento dell’acconto, cioè nel 2010, possono saltare l’appuntamento di dicembre e pensare direttamente al saldo di febbraio. In alternativa, sono obbligati a imboccare la via previsionale, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni maturate nello stesso anno.
Non devono nulla, invece, i sostituti appena nati, vale a dire quelli costituiti durante il 2011, non essendo ancora intervenuta alcuna rivalutazione.
L’imposta sostitutiva viaggia esclusivamente on line con l’F24 telematico, che permette anche di compensare il debito fiscale con un eventuale altro credito, anche contributivo. Se il pagamento si riferisce all’acconto in scadenza, nel modello è necessario indicare nella “Sezione Erario” il codice tributo 1712; quando sarà, invece, la volta del saldo, nello stesso spazio, andrà riportato il codice 1713 (questo può essere utilizzato anche per fruire di importi a credito).
Per capire di cosa si tratta, va ricordato che il fondo Tfr “messo da parte” al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere, per legge, aumentato applicando un certo coefficiente costituito da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (articolo 2120 del codice civile).
È su questa quota di incremento che è, appunto, dovuta un’imposta sostitutiva pari all’11 per cento.
Quanto, come, quando
Il pagamento dell’acconto, il cui importo consiste nel 90% dell’imposta totale, deve essere quindi effettuato entro venerdì 16 dicembre, mediante modello F24. Il restante 10%, vale a dire il saldo, sarà assolto nel termine del 16 febbraio 2012, secondo quanto disciplinato dall’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, Dlgs 47/2000, la norma che regola tempi e modalità dell’adempimento fiscale.
Le somme sono calcolate dagli stessi datori di lavoro sulla base delle rivalutazioni annuali intervenute sull’apposito fondo dei bilanci aziendali. Il conteggio può seguire due strade, quella storica o quella previsionale.
Scegliendo la prima, si arriva a un imponibile pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese quelle relative ai Tfr, eventualmente, corrisposte nel corso dell’anno (ad esempio, per dimissioni o licenziamenti).
Con il metodo previsionale, invece, il calcolo deve necessariamente basarsi su numeri ipotetici, considerato che la base imponibile, in questo caso, si costruisce sulle rivalutazioni attese per l’anno di pagamento dell’acconto. In pratica, il sostituto d’imposta deve prendere in considerazione il Tfr maturato al 31 dicembre 2010 riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2011. A questo punto, può determinare la percentuale di rivalutazione utilizzando l’incremento rilevato dall’Istat a dicembre 2010 (2,935935).
Il percorso “aritmetico” descritto ai fini dell’applicazione del criterio presuntivo è quello che si legge nella circolare 50/2002, emanata per rispondere a una serie di quesiti interpretativi, tra i quali appunto la determinazione previsionale della sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr. In sostanza, si tratta di un metodo che conviene quando l’imponibile è diminuito, ad esempio, a causa di pensionamenti o licenziamenti.
Per i dipendenti che hanno lasciato il lavoro durante l’anno e fino al 30 novembre, l’acconto dovuto è pari al 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento di cessazione del rapporto.
La circolare richiamata, inoltre, specifica che se le aziende, quindi, i sostituti d’imposta si sono costituiti nel corso dell’anno precedente a quello del pagamento dell’acconto, cioè nel 2010, possono saltare l’appuntamento di dicembre e pensare direttamente al saldo di febbraio. In alternativa, sono obbligati a imboccare la via previsionale, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni maturate nello stesso anno.
Non devono nulla, invece, i sostituti appena nati, vale a dire quelli costituiti durante il 2011, non essendo ancora intervenuta alcuna rivalutazione.
L’imposta sostitutiva viaggia esclusivamente on line con l’F24 telematico, che permette anche di compensare il debito fiscale con un eventuale altro credito, anche contributivo. Se il pagamento si riferisce all’acconto in scadenza, nel modello è necessario indicare nella “Sezione Erario” il codice tributo 1712; quando sarà, invece, la volta del saldo, nello stesso spazio, andrà riportato il codice 1713 (questo può essere utilizzato anche per fruire di importi a credito).
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it