Come dovrà essere applicato il contributo di solidarietà richiesto ai contribuenti con maggiori possibilità economiche per concorrere a superare la difficile situazione economica: le regole in un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 21 novembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 26 novembre.
La misura, contenuta nella manovra d’agosto (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011), interessa – per il periodo che va dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 – coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300mila euro. Per questi contribuenti è previsto, appunto, un “contributo di solidarietà” pari al 3% della somma eccedente tale soglia.
Da soli o insieme al sostituto
Il decreto Mef specifica che il contributo va determinato nell’ambito della dichiarazione dei redditi e versato, in unica soluzione, insieme al saldo Irpef.
In presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati, entra in scena il sostituto d’imposta che dovrà fare i calcoli e trattenere, in un sol colpo, il contributo in occasione del conguaglio di fine anno, riversandolo poi all’Erario secondo l’iter ordinario seguito per le normali ritenute.
In entrambe le ipotesi, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito imponibile e, quando riconosciuto dal sostituto d’imposta, deve essere segnalato nel Cud dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Dipendenti pubblici e pensionati d’oro
Il decreto del 21 novembre esamina anche la posizione degli impiegati pubblici e dei pensionati, con reddito complessivo annuo superiore a 90mila euro, ritenuti abbastanza “benestanti” da poter aggiungere qualcosa all’Irpef pagata ordinariamente e per questo destinatari di due precedenti provvedimenti: rispettivamente il Dl 78/2010 (articolo 9, comma 2) e il Dl 98/2011 (articolo 18, comma 22-bis).
In particolare, il decreto legge 78/2010 stabilisce che gli stipendi superiori ai 90mila euro lordi annui dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013, sono ridotti del 5% per la parte compresa tra i 90mila e i 150mila euro, e del 10% per la parte eccedente quest’ultimo limite.
Anche per i pensionati over 90mila euro, in base al Dl 98/2011, l’assegno diminuisce con le stesse percentuali: del 5% fino a 150mila euro, del 10% se si va oltre. Cambia, però, la decorrenza, che diventa 1 agosto 2011-31 dicembre 2014.
Tornando al contributo di solidarietà, questi contribuenti (impiegati pubblici e pensionati) dovranno pagarlo soltanto per i redditi annui superiori a 300mila euro, diversi da quelli già ridotti perché superiori a 90mila euro.
La misura, contenuta nella manovra d’agosto (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011), interessa – per il periodo che va dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 – coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300mila euro. Per questi contribuenti è previsto, appunto, un “contributo di solidarietà” pari al 3% della somma eccedente tale soglia.
Da soli o insieme al sostituto
Il decreto Mef specifica che il contributo va determinato nell’ambito della dichiarazione dei redditi e versato, in unica soluzione, insieme al saldo Irpef.
In presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati, entra in scena il sostituto d’imposta che dovrà fare i calcoli e trattenere, in un sol colpo, il contributo in occasione del conguaglio di fine anno, riversandolo poi all’Erario secondo l’iter ordinario seguito per le normali ritenute.
In entrambe le ipotesi, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito imponibile e, quando riconosciuto dal sostituto d’imposta, deve essere segnalato nel Cud dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Dipendenti pubblici e pensionati d’oro
Il decreto del 21 novembre esamina anche la posizione degli impiegati pubblici e dei pensionati, con reddito complessivo annuo superiore a 90mila euro, ritenuti abbastanza “benestanti” da poter aggiungere qualcosa all’Irpef pagata ordinariamente e per questo destinatari di due precedenti provvedimenti: rispettivamente il Dl 78/2010 (articolo 9, comma 2) e il Dl 98/2011 (articolo 18, comma 22-bis).
In particolare, il decreto legge 78/2010 stabilisce che gli stipendi superiori ai 90mila euro lordi annui dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013, sono ridotti del 5% per la parte compresa tra i 90mila e i 150mila euro, e del 10% per la parte eccedente quest’ultimo limite.
Anche per i pensionati over 90mila euro, in base al Dl 98/2011, l’assegno diminuisce con le stesse percentuali: del 5% fino a 150mila euro, del 10% se si va oltre. Cambia, però, la decorrenza, che diventa 1 agosto 2011-31 dicembre 2014.
Tornando al contributo di solidarietà, questi contribuenti (impiegati pubblici e pensionati) dovranno pagarlo soltanto per i redditi annui superiori a 300mila euro, diversi da quelli già ridotti perché superiori a 90mila euro.
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it