Tra i vari pagamenti in scadenza questo rovente mese di gennaio c’è anche il bollo auto, una tassa che per quanto possa essere considerata ingiusta, sempre tassa è! Infatti, l’omesso versamento del bollo instaura una procedura esecutiva da parte dello stato che mette a punto tutti i suoi strumenti più subdoli per recuperare il dovuto. Vediamo come funziona.
Il 31 gennaio scade anche il termine di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dei veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta quando il veicolo ha compiuto venti anni dalla data di costruzione.
Il versamento è sempre più facile
Per pagare le tasse automobilistiche, è possibile utilizzare il classico bollettino di conto corrente postale o rivolgersi agli uffici dell’Aci. Ma va bene anche andare nelle tabaccherie autorizzate o nelle agenzie di pratiche auto.
In più, l’adempimento può essere effettuato comodamente, da casa o dall’ufficio, in via telematica. Bastano un paio di click e l’inserimento del numero di targa, nonché il denaro necessario sul conto corrente bancario, se si opera online sul sito di un istituto di credito oppure con una carta di credito sul sito dell’Aci.
Stessa cosa anche presso uno sportello bancomat, utilizzando la propria carta di debito.
Come si calcola il bollo
Dal 1998, le tasse automobilistiche si calcolano in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt e riportata sulla carta di circolazione. Dal 2007, inoltre, l’importo dovuto è differenziato in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti (ad eccezione degli autoveicoli con alimentazione elettrica, a metano, a Gpl o a idrogeno), con una maggiorazione per gli autoveicoli di potenza fiscale superiore ai 100 kw.
Inoltre:
- per gli autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa si calcola in base alla portata
- per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante, con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa si calcola in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione (indicato sulla carta di circolazione)
- per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 kw (minicar), la tassa è dovuta solo se utilizzati su strada pubblica.
Addizionale bollo auto
Sono tenuti al versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 kw.
L’addizionale è pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza eccedente quel limite e si riduce al 60% dopo cinque anni, al 30% dopo dieci anni al 30%, al 15% dopo quindici anni; non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il versamento del “superbollo” deve essere effettuato tramite il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, con esclusione della compensazione. Modalità esclusivamente telematica per i titolari di partita Iva, anche presso banche, poste, agenti della riscossione per gli altri contribuenti.
Per tutti, il codice tributo da indicare è il “3364”.