Per consentire il versamento, tramite il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva o i modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici”, della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, con larisoluzione 35/E del 3 aprile, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo 8120.
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
L’articolo 35 del Dpr 633/1972, prevede, che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a individuare, in base ai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria, i contribuenti che hanno cessato l’attività senza comunicarlo tramite l’apposita dichiarazione.
L’Amministrazione finanziaria, quindi, provvede d’ufficio alla cancellazione della partita Iva ed eleva sanzione per l’omesso adempimento obbligatorio.
Il contribuente può opporre eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente e fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. A meno che il contribuente paghi la multa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per cui la sanzione si riduce a un terzo del minimo.
Il nuovo codice (8120 – “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’art. 35, c. 15-quinquies del d.P.R. n. 633/1972”) va indicato nel modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva.
In caso di utilizzo – anche telematico – del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” il codice tributo 8120 dovrà essere inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento
- nella sezione “Erario ed altro”, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
E tenendo conto che:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
- il campo “elementi identificativi” va lasciato in bianco.
Chi invece utilizza il modello “F24 Enti pubblici” deve inserire il codice tributo 8120, nello stesso modo, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ma:
- il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F)
- il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno cui si riferisce il versamento
- il campo “riferimento A” non va valorizzato.
La risoluzione 35/E, infine, precisa che sono soppressi i codici tributo 8007 e 8110, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l’utilizzo.