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Le Entrate semplificano gli adempimenti da sbrigare. È sufficiente effettuare il versamento della sanzione minima di 129 euro entro il 4 ottobre e mettersi in regola.
Addio con più sollievo alle partite Iva inattive: basta pagare la sanzione minima di 129 euro con il modello F24 “Elementi identificativi” compilato in ogni sua parte, senza dover presentare all’Agenzia né la copia del versamento né la dichiarazione di cessazione attività. E’ quanto chiariscono le Entrate con la risoluzione 93/E del 21 settembre, che alleggerisce ulteriormente gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inutilizzata.
 
Perché la partita è a chiusura lampo
I contribuenti possono evitare di consegnare al Fisco la copia del pagamento perché i dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato “entrano” direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. In questo modo l’Agenzia agevola il percorso ai contribuenti ed evita di richiedere informazioni che già possiede. La chiusura della partita Iva, infatti, è effettuata dal Fisco in base ai dati ricavati dall’F24 dedicato e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato nel modello di pagamento. Sempre in un’ottica di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o il modello AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.
 
Chi sono i titolari di partite Iva inattive
Il documento di prassi ricorda che sono agevolati dalla misura introdotta dal Dl 98/2011 i cittadini che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività.
 
Come avviene lo smaltimento partite Iva appese: 90 giorni a costi minimi
Gli “smemorati” che, sebbene obbligati, hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dal Dpr sull’Iva, hanno novanta giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione, pagando una “mini” sanzione di 129 euro.
Il conto alla rovescia parte dal 6 luglio, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011. Ciò significa che l’ultimo giorno utile è il 4 ottobre prossimo.
 
Refresh su come compilare l’F24 dedicato e mettersi in regola
Si ricorda che nel compilare la delega di pagamento, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:

  • la lettera “R” nel campo “tipo”
  • il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
  • il codice tributo 8110 nel campo “codice”
  • l’anno di cessazione dell’attività nel campo “anno di riferimento”.

 
Il modello F24 “Elementi identificativi”, come precisa la risoluzione diffusa oggi, deve essere compilato correttamente in ogni sua parte. Inoltre, il documento di prassi specifica che per fruire dell’agevolazione è necessario che il contribuente non abbia esercitato attività d’impresa o di arte e professione e che non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento.
In presenza delle condizioni richieste per beneficiare di questa agevolazione, versando la sanzione si sanano anche le irregolarità legate alla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività che risulta dal modello F24.
 
Cosa rischia chi lascia appesa la partita
Per i contribuenti che hanno appeso al chiodo l’attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e ora non colgono l’opportunità concessa dal decreto legge 98/2011, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.

Fonte : IlFiscoOggi

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