Corte Ue, no alla tassazione di auto usata già immatricolata

Il caso all’attenzione degli eurogiudici riguarda un veicolo importato da un altro Stato comunitario
I riferimenti normativi sono costituiti essenzialmente dalla regolamentazione comunitaria in materia dei limiti di tollerabilità dei gas di scarico delle autovetture. In particolare, la direttiva del Consiglio 91/441/CEE del 26 giugno 1991 che ha modificato la direttiva 70/220/CEE sul  ravvicinamento legislativo delle misure comunitarie  contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. Il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, infine, ha introdotto gli ultimi standard a oggi vigenti nell’Unione europea, in ordine di tempo,. La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che ha introdotto un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
 
La normativa nazionale
Quanto alla normativa nazionale si può dire che essa appare piuttosto articolata rispetto alla normativa adottata nel territorio comunitario. Dapprima, infatti, con il decreto governativo d’emergenza n. 50/2008, è stata istituita la tassa sull’inquinamento dei veicoli a motore in data 21 aprile 2008 (GEO n. 50/2008).
L’articolo 4 bis della GEO n. 50/2008 stabiisce che il presupposto dell’imposta sorge alla prima immatricolazione del veicolo nel territorio nazionale mentre il successivo articolo 6 stabilisce i criteri di calcolo dell’ammontare dovuto a titolo della suddetta imposta. Una ordinanza di emergenza, la n. 208/2008 (GEO n. 208/2008), ha stabilito ulteriori misure relative alla tassa sull’inquinamento dei veicoli a motore e ha previsto la possibilità di concedere esenzioni dalla tassazione per taluni veicoli che rispondano a determinati standard di emissioni. 
Infine, il decreto governativo d’emergenza n°117/2009, di attuazione relativo alla tassa sull’inquinamento dei veicoli a motore  del 29 dicembre 2009, ha previsto in maniera dettagliata la categoria dei veicoli e gli standard che danno diritto alla esenzione dalla tassa sull’inquinamento. Una delle condizioni richieste,  è che i veicoli siano stati immatricolati, per la prima volta, entro il 14 febbraio 2010.
 
La questione controversa
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti da un lato un cittadino rumeno e dall’altro l’Amministrazione finanziaria dello Stato di  Romania. Il cittadino della Romania a seguito dell’acquisto di un veicolo usato, proveniente dalla Germania ha dovuto immatricolare di nuovo il veicolo nel territorio rumeno. Ma dopo aver assolto l’adempimento tributario si è rivolto al giudice nazionale per chiedere la restituzione della somma versata, in considerazione della possibilità di esenzione, a titolo della cd. tassazione sull’inquinamento dei veicoli a motore. Giudice nazionale che, accogliendo le richieste della parte ricorrente, ha ordinato la restituzione del dovuto. Le parti convenute hanno sollevato la questione pregiudiziale, dinanzi alla Corte europea, sulla compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 del TFUE.
 
Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla Corte europea sono molteplici e per questo occorre fare un quadro riassuntivo anche se i togati europei hanno ritenuto di poter giungere alla pronuncia risolutiva trattando le suddette questioni congiuntamente. 
Sostanzialmente, il nocciolo delle questioni pregiudiziali verte sulla interpretazione dell’art. 110 TFUE in virtù  della normativa tributaria rumena che prevede la tassazione, al momento della immatricolazione del veicolo sul territorio nazionale, per l’acquisto di autoveicoli usati provenienti da altro Stato membro.
In altri termini occorre stabilire se l’imposta, costituendo una tassazione a carattere discriminatorio, e per questo vietata dall’articolo 110, in quanto assume il criterio di ‘prima registrazione’ in Romania come previsto dall’articolo 4 bis), della GEO n. 50/2008, non assicura affatto il raggiungimento dello scopo dichiarato al momento dell’istituzione della tassa sull’inquinamento. Infatti, da una parte non è corretto sostenere che chi inquina paga e dall’altro, invece, cadere nel novero di una misura atta a proteggere la produzione nazionale di autovetture e la compravendita dell’usato.
 
Il trattamento fiscale degli autoveicoli
Il regime fiscale al centro della causa principale non distingue tra veicoli a motore in base alla loro origine o tra i proprietari di questi veicoli in base alla loro nazionalità. Pertanto, anche se  condizioni di discriminazione diretta non sussistono, occorre procedere all’analisi di una simile tassazione partendo dagli effetti. Questo per stabilire se si tratti o meno di una normativa tributaria con l’importante carattere di neutralità del tributo stesso. A sua difesa il governo rumeno sottolinea che l’articolo 110 del TFUE non osta a che gli Stati membri possano introdurre nuove tasse o rimodulare aliquote fiscali di tributi già esistenti. Tuttavia, come da consolidata giurisprudenza, se quanto osservato dal governo rumeno è vero, dall’altro è anche vero come il potere degli Stati membri nell’introduzione di nuove tasse non è illimitata. Il divieto di cui all’articolo 110 del TFUE dovrebbe trovare applicazione ogni volta che una tassazione è tale da scoraggiare l’importazione di merci provenienti da altri Stati membri a beneficio dei prodotti nazionali.
In questo contesto l’articolo 110 del TFUE impone a ciascuno Stato membro di modulare il trattamento fiscale sulla compravendita di veicoli nuovi, usati o importati da altri Stati senza che si creino le condizioni per favorire un determinato segmento del mercato rispetto agli altri. 
 
I precedenti di giurisprudenza
La Corte ha già precisato in altre sentenze che la normativa n ° 50/2008 GEO ha l’effetto di offrire agevolazioni fiscali alla compravendita di autoveicoli sul mercato nazionale a discapito della importazione di veicoli usati acquistati in altri Stati membri. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda il regime fiscale GEO n. 208/2008, n. 218/2008, n. 7 / 2009 e n. 117/2009. Infatti, nonostante tutte le modifiche intervenute negli anni non si è posto rimedio a questo evidente carattere discriminatorio della normativa rumena. Secondo costante giurisprudenza, l’interpretazione della Corte di una norma dell’Unione, nell’esercizio della giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, chiarisce e definisce il significato e la portata della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua attuazione. Ne consegue come è solo eccezionalmente, che la Corte possa, applicando un principio generale di certezza del diritto, essere indotta a limitare la possibilità di invocare una disposizione che ha interpretato. 
Per quanto riguarda, invece, l’impatto economico che può derivare da una decisione della Corte in assenza di dati concreti e specifici non si può concludere che l’economia rumena possa essere gravemente perturbata dalla decisione della Corte.
La pronuncia della Corte  
La Corte conclude affermando che è contraria ai principi del diritto comunitario una normativa nazionale che preveda di tassare la reimmatricolazione di un veicolo usato ma importato da altro Stato membro. A questa conclusione i giudici sono giunti anche in considerazione del fatto che la suddetta tassazione si applica soltanto ai veicoli usati acquistati fuori dal territorio comunitario con conseguente distorsione degli equilibri di mercato nazionali. 
 

Fonte: sentenza Corte di Giustizia europea procedimento C-263/09
Fonte : IlFiscoOggi

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