Niente spesometro per gli acquisti con carta di credito, stop alla comunicazione di inizio lavori per il 36% e a quella annuale per le detrazioni per i familiari a carico. Sono solo alcune delle numerose disposizioni per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, presenti nel provvedimento licenziato dal Consiglio dei ministri.
Controlli programmati e coordinati
Le attività di controllo amministrativo presso le piccole e medie imprese dovranno essere unificati, con accessi non ripetuti per periodi di tempo inferiori a sei mesi. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, in caso di controlli ad imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, non potrà superare i 15 giorni.
Familiari a carico: abolita la comunicazione annuale
Lavoratori dipendenti e pensionati sono sollevati dall’obbligo di comunicare ogni anno al proprio sostituto d’imposta i dati relativi alle persone per le quali richiedono l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. L’adempimento va effettuato soltanto se si verificano circostanze che richiedono di segnalare variazioni. Anche la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione non va più richiesta; è attribuita direttamente dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso.
Bonus 36%: stop alla comunicazione al Cop
I contribuenti che effettuano interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Deduzione per cassa
I contribuenti in contabilità semplificata, in deroga al principio generale di competenza, possono dedurre nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura l’intero costo delle singole spese relative a due esercizi, se di importo non superiore a 1.000 euro.
I pagamenti con carte non si comunicano
Viene eliminato l’obbligo di comunicare telematicamente le operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti bancari e finanziari già tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i rapporti e le operazioni con la clientela.
Per lo stesso motivo, viene eliminato anche l’obbligo di compilare la scheda carburante se il rifornimento viene pagato tramite i medesimi strumenti (carte di credito, di debito o prepagate).
Niente richieste duplicate
Le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria non dovranno più chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili presso i loro sistemi informativi, e potranno stipulare apposite convenzioni con le altre strutture della P.A. per acquisire dati che le stesse detengono per obblighi istituzionali, senza più richiederli ai cittadini e alle imprese.
Da rimborso in compensazione: richiesta possibile
I contribuenti potranno modificare in richiesta di compensazione l’originale richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi o dell’Irap. La nuova scelta andrà espressa con una dichiarazione integrativa, da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Scadenze di sabato: slittano sempre
Viene stabilito che i versamenti e gli altri adempimenti fiscali i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche quando previsti esclusivamente in via telematica.
Aumenta la platea delle imprese minori
Viene elevato a 400mila euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700mila euro per le altre imprese il limite per rientrare nel regime di contabilità semplificata.
Attenuazione del principio del “solve et repete”
Se il contribuente richiede la sospensione giudiziale degli atti esecutivi, nessun atto viene compiuto fino alla decisione del giudice, con un termine massimo di 120 giorni.
Non si applica l’ulteriore sanzione in caso di omesso versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi
Le nuove disposizioni riguarderanno gli avvisi di accertamento emessi dall’1 luglio 2011.
Semplificazione per rateizzare gli importi minori
E’ abolita la richiesta per ottenere la rateizzazione delle somme dovute al Fisco in seguito al controllo delle dichiarazioni fiscali per importi inferiori a 2.000 euro (500 euro in caso di tassazione separata). La fideiussione per il pagamento rateale delle somme derivanti dal controllo delle dichiarazioni è determinata al netto della prima rata.
Distruzione beni obsoleti
E’ innalzata a 10mila euro la soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.
Una sola fattura fino a 300 euro
Sale a 300 euro l’importo per poter riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.
Scadenza unica per gli enti pubblici
Viene fissato al giorno 16 di ogni mese il termine di scadenza entro il quale gli enti pubblici dovranno effettuare i versamenti fiscali con il modello F24 EP.
Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate
Ancora un’opportunità per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (4% per i terreni, 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano o non siano qualificate) applicata sul valore stabilito attraverso una perizia giurata.
I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° luglio 2011, redazione e giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2012, l’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2012 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).
Diversamente da quanto previsto nelle precedenti “edizioni”, viene ora data la possibilità a chi effettua la rivalutazione di scalare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di una eventuale precedente rideterminazione (prima era possibile recuperare l’imposta già pagata solo presentando istanza di rimborso). Inoltre, per i contribuenti che non si avvalgono di tale possibilità, il termine di decadenza per richiedere la restituzione delle somme decorre dal pagamento dell’imposta relativa all’ultima rivalutazione effettuata, non dalla data in cui sono è stata versata l’imposta di cui si chiede il rimborso.
Fonte: Agenzia delle Entrate