È il 2 maggio la data da tenere in evidenza per le strutture sanitarie private. Quest’anno la naturale scadenza (30 aprile) arriva di sabato e “slitta”, perciò, al primo giorno lavorativo successivo. Entro questa data le suddette strutture devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei compensi complessivamente riscossi, nel corso dell’anno 2010, in nome e per conto di ciascun operatore sanitario che ha effettuato una prestazione in loco.
Chi comunica cosa
L’obbligo della riscossione accentrata è stata introdotta dalla Finanziaria del 2007 (articolo 1, commi da 38 a 42, legge n. 296/2006) per tutte le strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione o concedono in affitto locali della struttura a operatori sanitari (siano essi medici o paramedici) per l’esercizio di lavoro autonomo.
Si tratta, perciò, della riscossione obbligatoria da parte delle strutture ospitanti delle parcelle corrisposte in seguito alle prestazioni sanitarie rese dal professionista nei confronti diretti di un paziente.
Per strutture sanitarie private si intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.
Non rientrano, invece, nell’obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall’operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa al paziente dall’ente di cui il professionista è dipendente.
Riscossione in nome e per conto
Una volta individuati i soggetti interessati dall’adempimento, vediamo nel particolare come devono agire le strutture coinvolte.
Innanzitutto, va chiarito che la struttura sanitaria, che cura la riscossione della fattura emessa dal professionista, funge da tramite tra questi e il paziente.
Il pagamento della parcella deve essere eseguito “nelle mani” della struttura sanitaria che agisce in nome e per conto dell’operatore sanitario. La somma riscossa va, poi, riversata al professionista interessato, mentre, all’atto del pagamento, è la struttura che rilascia al paziente la ricevuta.
È la Finanziaria 2007 che fissa i “paletti” di questa riscossione, indicandoche occorre procedere alla registrazione “nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro” in cui si devono annotare, distintamente per ciascuna operazione:
- data del pagamento e estremi della fattura emessa dal professionista
- generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso
- ammontare del corrispettivo riscosso
- modalità di pagamento.
Va, infine, ricordato che l’obbligo della registrazione delle somme incassate dalla struttura sanitaria non esime il professionista dal dover annotare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.
La comunicazione con un click
Una volta definito chi comunica cosa, arriva il momento della trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Le strutture sanitarie private hanno l’obbligo di inviare telematicamente al Fisco la comunicazione riguardante “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente” entro il 30 aprile di ogni anno, relativamente alle somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
La Comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private (modello SSP), è scaricabile, con le relative istruzioni, dal sito dell’Agenzia. Nel modello vanno riportati l’anno di riferimento e il tipo di comunicazione, i dati identificativi della struttura e di chi sottoscrive la comunicazione, i dati di ciascun percipiente e l’importo dei compensi.
Il modello va inviato direttamente dal soggetto obbligato, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline; la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
In alternativa, la struttura si può rivolgere a un intermediario abilitato, che consegnerà una copia cartacea del modello inviato e copia della comunicazione dell’Agenzia attestante la ricezione del modello.
Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it