La terminologia utilizzata nelle norme, in alcune ipotesi, non va interpretata come tassativa. È proprio il caso della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 18 aprile alla presidente del consiglio di un Ordine forense, in materia di esenzione Iva. In particolare, quella stabilita, per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”, all’articolo 10, primo comma, n. 20), del Dpr 633/1972.
La questione ruota, appunto, sulle parole “istituti o scuole” che inducono la presidente a ritenere erroneamente fuori dal beneficio dell’esenzione le quote versate per l’iscrizione ai corsi di formazione per “mediatori professionisti” tenuti dalla Camera arbitrale e di conciliazione dell’Ordine. Un “organismo” abilitato a svolgere tale attività dal ministero della Giustizia.
Se gli “istituti o scuole” non sono da prendere alla lettera, il termine “organismo”, al contrario, sì, considerata anche l’ampia estensione del suo significato. A confermare l’affermazione, da un lato, la risoluzione 53/2007, dall’altro la direttiva Ce 112/2006.
Nel documento di prassi, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare, riguardo al requisito soggettivo per accedere all’esenzione, che il legislatore, individuando i soggetti beneficiari in istituti o scuole, ha in realtà racchiuso in questi due termini anche altre tipologie di strutture preposte all’insegnamento e alla formazione professionale. Il beneficio, pertanto, risulta subordinato esclusivamente al riconoscimento sia di questi soggetti da parte di una Amministrazione pubblica, non necessariamente quella scolastica, sia del corso educativo che si intende realizzare.
L’autore della norma comunitaria, nella parte che riguarda la stessa materia e in riferimento ai beneficiari dell’esenzione, ha invece utilizzato il più generico termine “organismi”, in ogni caso sottolineando l’importanza del riconoscimento dello Stato (articolo 32, primo comma, direttiva Ce 112/2006).
Inoltre, a supporto di quanto ribadito con la risoluzione odierna, c’è il decreto del 18 ottobre 2010 del ministro della Giustizia, dal quale si evince che le Camere arbitrali e di conciliazione presso gli Ordini forensi sono iscritte di diritto tra gli enti abilitati a formare i “mediatori” e, pertanto, riconosciute e autorizzate.
Detto ciò, si capisce che anche gli incassi realizzati grazie ai corsi di formazione in argomento rientrano nel regime agevolativo delle esenzioni Iva.
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it