Con l’e-mail è possibile, in particolare, chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva, nonché segnalare l’avvenuta regolarizzazione, con ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione. Al messaggio va allegata una copia in pdf, nel primo caso della ricevuta di scarto, nel secondo dell’F24 con cui è stato eseguito il ravvedimento.
Per le richieste "generiche" continuano a restare a disposizione gli ordinari canali di assistenza delle Entrate.
L’Agenzia a domanda risponde
La circolare, come detto, è intervenuta anche a dare risposta a quesiti posti dai contribuenti interessati, tendenti a individuare, considerato il sovrapporsi di più annualità d’imposta (2009 e 2010, solo con riferimento al credito Iva annuale), il corretto comportamento da adottare in sede di compensazione.
Si ricorda, per contestualizzare il tutto, che il Dl 78/2009 ha introdotto la regola per cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Traendo, quindi, spunto da quanto già precisato con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, l’Agenzia ha ricordato che:
- i plafond sono due (credito Iva annuale e sommatoria dei crediti Iva trimestrali) e distinti. In più, il limite (10mila euro oppure, per i soli crediti da dichiarazione annuale, 15mila euro con il visto di conformità) è riferito all’anno di maturazione del credito e non a quello del suo utilizzo
- l’utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione Iva è possibile fino alla presentazione della dichiarazione successiva. In tal modo, per un credito Iva maturato nel 2008 e non utilizzato prima della sua esposizione nella dichiarazione relativa al 2009, l’anno di riferimento per la verifica dei relativi limiti diventa il 2009.
La circolare va però anche oltre, precisando che l’erronea presentazione di una seconda dichiarazione Iva inclusa in Unico sarà considerata "correttiva nei termini" e sostituirà la prima. Di conseguenza, nel caso in cui il credito Iva sia maggiore di 15mila euro, la mancanza del visto di conformità sulla seconda dichiarazione determinerà lo scarto degli F24 con compensazioni "over 15mila". Una situazione, questa, a cui è possibile porre rimedio:
- annullando l’invio del modello Unico contenente la dichiarazione Iva erroneamente inclusa (e presentando, ovviamente, di nuovo la dichiarazione dei redditi, possibilmente entro il termine ordinario, per evitare sanzioni)
- presentando una terza dichiarazione Iva in forma autonoma, con apposizione del visto di conformità.
In entrambe le ipotesi, il credito Iva "over 15mila" sarà nuovamente disponibile in compensazione a partire dal 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.
Fonte : IlFiscoOggi