Accertamento induttivo legittimato dalla mancanza delle scritture contabili

La mancata tenuta delle scritture contabili legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo emesso sulla base di presunzioni prive del requisito della gravità, precisione e concordanza e comporta la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Lo ha affermato a chiare lettere la Corte di cassazione con la sentenza 6623 del 23 marzo.
Ma vediamo nei particolari in cosa consiste questo particolare procedimento di controllo da parte delle autorità competenti.

L’accertamento induttivo è quell’atto con cui l’ufficio può determinare il reddito d’impresa e il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, in suo possesso, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, e con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici anche se non gravi, precise e concordanti.

 Le ipotesi classiche di accertamento induttivo sono le seguenti:
− se il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
− se dal verbale d’ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o a ha sottratto all’ispezione una o più scritture che era obbligato a tenere o se le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
− se le irregolarità formali, le omissioni, falsità e inesattezze delle scritture risultanti dal verbale d’ispezione sono così gravi, ripetute e numerose da rendere inattendibili le scritture stesse nel loro complesso.

L’ufficio, inoltre, può ricorrere all’accertamento induttivo anche se il contribuente non ha risposto e non ha ottemperato agli inviti di esibire atti e documenti, compilare questionari o comparire di persona.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *