Multe stradali: cosa prevede la sanatoria delle cartelle

Nella rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia, prevista dall’art. 6 del decreto fiscale 193/2016, sono inclusi anche i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale, probabilmente anche relativi a infrazioni ad alcune leggi specifiche, come quelle sull’autotrasporto, diverse dal Codice della strada. Restano fuori  le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza).

Tuttavia per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11, di tutti gli interessi:

  • quelli di mora,
  • quelli relativi alla maggiorazione imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta é maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in  cui  la sanzione è divenuta esigibile e fino a  quello in cui  il ruolo è  trasmesso all’esattore).

Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi.

Si ricorda che lo sconto riguarderà le cartelle notificate tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e saranno i contribuenti a dover richiedere l’adesione alla procedura con apposita domanda da presentare ad Equitalia, utilizzando il modulo che verrà reso disponibile da Equitalia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale.

Segnaliamo infine che probabilmente ci sarà la necessità di un correttivo al decreto, in quanto nell’ambito della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, il decreto fa riferimento solo ai ruoli che sono esclusiva di Equitalia, mentre per quanto riguarda le multe, come evidenziato nell’articolo del Sole 24 Ore del 26 ottobre, “dal  2011 al 2015, come ha spiegato solo un mese fa lo stesso amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini alla commissione Finanze del Senato, 2.539 Comuni hanno abbandonato l’agente nazionale della riscossione. Questo esodo, che ha raggiunto il proprio apice in Toscana e Friuli Venezia Giulia dove ha coinvolto più del 70% degli enti locali. Nel 2015, anno che chiude l’orizzonte temporale della rottamazione, l’agente nazionale ha gestito la riscossione di 3.622 Comuni, cioè il 45% dei municipi italiani, ma il quadro cambia appunto di anno in anno.”, questo comporterebbe un problema di equità nei confronti dei contribuenti, in quanto verranno trattati in modo diverso solo sulla base del Comune debitore, nonostante si trovino nelle stesse condizioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *