Nell’articolo 5 della bozza del disegno di legge della stabilità 2017, l’articolo 5 è dedicato al regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata.
In particolare è stato previsto che il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Il reddito del periodo di imposta così calcolato è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Per evitare salti o duplicazioni di imposizione, è stato precisato che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Ferma restando la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e possono essere attuate con decreto del MEF entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 24.11.2016).
L’articolo 5 modifica anche l’articolo 18 D.p.R 600/73 prevedendo che i contribuenti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
- il relativo importo;
- le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Vanno, altresì, annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Fonte: Fisco e Tasse