Con Nota del 2 novembre 2016 prot. n. 20137 il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio ed in particolare sulle modalità e i contenuti della nuova comunicazione obbligatoria delle prestazioni lavoro accessorio.
Tra i chiarimenti è stato precisato che se il prestatore di lavoro accessorio svolge l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione indicando le giornate interessate, il luogo e l’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
Viene chiarito anche che nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.
Fonte: fiscoetasse
Allegati: Nota del Ministero del Lavoro del 2 novembre 2016 n. 20137