In riferimento al contributo per il rilascio o il rinnovo del Permesso di Soggiorno, a seguito della conferma della Sentenza n. 6065/2016 del TAR del Lazio, gli stranieri interessati al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno più pagare il contributo, precedentemente stabilito con decreto del Ministero dell’Economia del 06/10/2011 di importo variabile da € 80 ad € 200, fermo restando però l’obbligo del versamento del costo del permesso di soggiorno elettronico.
Infatti facendo seguito a quanto disposto con circolare N. 400/A/2016/12.214.5. prot. 38650 del 16.09.2016. il Ministero dell’interno ha comunicato che in data 26 ottobre 2016, è stata pubblicata la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è definitivamente pronunciato , respingendo l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza del TAR Lazio. E’ stata così confermata la sentenza del TAR di annullamento del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 6 ottobre 2011, che aveva istituto il contributo da 80 a 200 Euro.
Per conseguenza, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall’articolo 5, comma 2 ter, del TUE, fermo restando l’obbligo del versamento relativo al costo del PS Elettronico . L’abolizione si applica a tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, che dovranno quindi essere portate a compimento prive del citato contributo.
Fonte: www.paghefacili.org