Nella rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, prevista dall’art. 6 del decreto fiscale 193/2016, sono inclusi anche le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nel corso dell’esame alla Camera è stato infatti eliminato dalle esclusioni il riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, disciplinate dal successivo comma 11).
Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza da 0,81 grammi/litro in su, mentre quella da 0,51 a 0,8 vi rientra se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente (ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio), la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
Tuttavia per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11:
- quelli di mora,
- quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento) imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (l’articolo 27 richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.).
Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale stabilita dall’articolo 6.
Si ricorda che lo sconto riguarderà i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e saranno i contribuenti a dover richiedere l’adesione alla procedura con apposita domanda da presentare ad Equitalia (Modello DA1).
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.
Ricordiamo infatti che con l’aggiunta del nuovo articolo 6-ter (introdotto nel corso dell’(Modello DA1)esame presso la Camera dei deputati) viene prevista la possibilità per gli enti locali quali Regioni, Provincie, città metropolitane e Comuni che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione delle loro entrate anche non tributaria, di poter comunque avvalersi della sanatoria (consistente nell’esclusione delle sanzioni) tramite apposita deliberazione da adottare entro i 60 giorni successivi alla data di approvazione della legge di conversione, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, di conseguenza l’estensione della sanatoria ai debiti verso enti territoriali è subordinata alla volontà degli enti stessi.
Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.
Fonte: Fisco e Tasse