Breve storia del sistema fiscale italiano dal 1864 ad oggi

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il giornale telematico gestito dall’Agenzia delle Entrate, nuovofiscooggi.it, pubblica una breve storia dell’evoluzione del sistema tributario italiano dall’unificazione del Paese ai giorni nostri. Di seguito l’articolo.

L’unificazione dei sette Stati che hanno dato luogo al Regno d’Italia è stata sancita dalla proclamazione di Vittorio Emanuele II re d’Italia il 17 marzo 1861.
Da questo momento si decise di introdurre nel Paese anche un sistema fiscale che integrasse e riassumesse i diversi sistemi di tassazione stabiliti negli Stati costituenti. Si trattava di definire un “percorso virtuoso” che interessava inizialmente 22 milioni di abitanti della nazione appena costituita, con condizioni di vita e sociali profondamente diverse nell’Italia “una dall’Alpi al mar” come scritto nell’“altro” inno di Mameli, musicato da Verdi, che non fu prescelto come inno nazionale.

1864: imposta di ricchezza mobile
Fu l’imposta di ricchezza mobile il primo prelievo sui redditi introdotto nel giovane Regno italiano.
Inizialmente, venne esteso a tutt’Italia il sistema tributario del regno sabaudo attraverso l’applicazione delle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, che sostituirono la maggior parte dei dazi già esistenti.
Ma fin dai primordi del nuovo Regno d’Italia, la commissione Finanze della Camera dovette affrontare una discussione che, partendo dai sistemi già in uso in Francia e Inghilterra, arrivò a definire le regole sancite dalla legge n. 1830, entrata in vigore il 14 luglio 1864.

La nuova legge ribaltò il presupposto di base dell’imposta personale e mobiliare, in vigore nel regno sabaudo, secondo cui il reddito imponibile di tutti i cittadini maggiorenni veniva presunto sulla base del valore di locazione della loro abitazione. L’imposta di ricchezza mobile, invece, si fondava sulla dichiarazione dei redditi che ogni contribuente doveva presentare nel proprio comune di residenza.
Si trattava, in particolare, della dichiarazione dei redditi di natura non fondiaria, dal momento che quelli derivanti da terreni e fabbricati erano assoggettati direttamente all’imposta fondiaria. L’aliquota della nuova imposta, fissata all’8%, incideva in modo proporzionale sul reddito dichiarato e non erano previsti scaglioni progressivi.

Il sistema fiscale italiano fino alla II guerra mondiale
Lo schieramento politico che assunse il governo del Paese dall’Unità d’Italia per oltre quindici anni, identificato come “destra storica”, inserì una serie di imposte, quale quella sul macinato, che erano propedeutiche al raggiungimento del pareggio di bilancio, attuato nel 1875 sotto la guida di Minghetti.
Anche i governi della “sinistra storica”, a partire dal governo di Agostino Depetris, affrontarono il problema dell’imposizione fiscale partendo, inizialmente, da una sua riduzione e procedendo con l’introduzione del Catasto (terminato solo nel 1955) e inserendo, nel 1893, l’imposta sul nucleo familiare.
Con l’avvento del fascismo fu introdotta dal ministro De Stefani, nel 1923, una riforma del sistema tributario che introdusse l’imposta complementare sul reddito e l’imposta unica sugli scambi commerciali Successivamente vennero inserite una serie di imposte per incentivare la natalità in un Paese che aveva dato un notevole contributo di caduti durante la Grande guerra. Da qui presero spunto la “tassa sul celibato”, introdotta nel 1927 per incrementare il numero dei matrimoni e conseguentemente delle nascite, che colpiva i celibi di età compresa tra i 25 e i 65 anni, e il sistema di agevolazioni fiscali e premi in favore delle famiglie numerose.
Sul fronte della tassazione dei trasferimenti dei beni, nel periodo fascista venne introdotta l’Ige (imposta generale sulle entrate), che sostituì l’imposta unica sugli scambi commerciali e rimase in vigore fino al 1972, anno di nascita dell’Iva.

La Carta costituzionale
Con l’emanazione della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, vengono sanciti anche i principi che regolano l’apporto fiscale-tributario dei cittadini al buon andamento delle entrate del Paese.
In particolare, nell’articolo 2 viene stabilito “… l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, avvalorato dal successivo articolo 23, in cui si ribadisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Ma è il 53 l’articolo cardine del nostro attuale sistema fiscale che, in maniera semplice ma inderogabile, prescrive che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L’articolo 119, modificato dalla legge costituzionale 3/2001, è il principio ispiratore della attuale legge sul federalismo fiscale, che prevede l’autonomia impositiva degli enti locali.

La riforma Vanoni
Una prima revisione sistemica dell’ordinamento tributario fu attuata con la legge Vanoni, entrata in vigore l’11 gennaio del 1951.
Il ministro delle Finanze Ezio Vanoni, promotore della legge che prese il suo nome, realizzò la riforma tributaria, introducendo un sistema di tassazione più moderno ed equo. Le principali innovazioni consistevano nell’introduzione della dichiarazione annuale dei redditi, che divenne obbligatoria per tutti i contribuenti, sia lavoratori dipendenti che autonomi, la riduzione delle aliquote e la progressività per classi, oltre all’imposta sulle società e le obbligazioni.

1974: una nuova riforma del sistema tributario
La riforma del sistema tributario del 1974, attuata sotto l’egida del ministro Luigi Preti, parte dai Dpr 597, 598, 599 e 643 del 1973 e dal Dpr 633 del 1972, che istituiscono l’Irpef, l’Irpeg, l’Ilor, l’Invim e l’Iva.

L’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), istituita dal Dpr 597/1973, è un’imposta personale, progressiva ed è dovuta da tutti i cittadini residenti sul territorio dello Stato per tutti i redditi posseduti anche se prodotti all’estero. Viene determinata in base ad aliquote progressive che agiscono per scaglioni di reddito: il reddito complessivo viene frazionato e assoggettato alle aliquote corrispondenti agli scaglioni in cui lo stesso reddito rientra. Al momento della nascita l’imposta aveva 32 aliquote (dal 10 al 72%) e agiva per scaglioni di reddito dai 2 fino ai 500 milioni di lire.

L’Irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche, sostituita nel 2004 dall’Ires) era un’imposta personale e proporzionale e colpiva il possesso, da parte di una persona giuridica o di un ente, di ogni forma di reddito, continuativo o occasionale, proveniente da qualsiasi fonte: l’unica aliquota applicabile (37%) era proporzionale e non progressiva.

L’Ilor (imposta locale sui redditi) aveva il suo presupposto nel possesso di redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, prodotti nel territorio dello Stato; aveva una sola aliquota (16,2%), che ne determinava il carattere proporzionale, poiché incideva indipendentemente dall’ammontare del reddito disponibile. Inizialmente era previsto che il gettito fosse destinato agli enti locali ma, dopo un primo periodo, il tributo venne riscosso dallo Stato centrale.

L’Invim (imposta sull’incremento del valore degli immobili) era un’imposta comunale (soppressa dal 2002) che agiva in caso di trasferimento a qualunque titolo e da chiunque effettuato di terreni e fabbricati: di fatto veniva colpita la differenza tra il valore iniziale e quello di trasferiment
o del bene. Si trattava di un’imposta a scaglioni basati su percentuali del valore di riferimento. Anche per l’Invim , così come per l’Ilor, la previsione iniziale di gettito a favore degli enti locali fu dopo poco tempo trasferita nelle casse dello Stato.

L’Iva (imposta sul valore aggiunto), introdotta in sostituzione dell’Ige, è un’imposta sui consumi che colpisce solo il valore aggiunto di un bene o servizio acquisito nelle diverse fasi di passaggio economico, dalla produzione fino al consumo del bene o del servizio stesso.

Le riforme si spingono fino ai nostri giorni
Il bisogno di equità fiscale, la spinta federalista e, soprattutto, la continua e persistente lotta all’evasione hanno fatto sì che i diversi ministri delle Finanze che si sono susseguiti fino a oggi abbiano di volta in volta “messo mano” alle imposte.
Con il Dl 66/1989 nel nostro ordinamento fu introdotta l’Iciap (imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni), con l’intento di garantire maggiori risorse agli enti locali. L’imposta ebbe vita breve, sostituita a partire dal 1998 con l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive), la cui entrata in vigore porta alla soppressione anche dell’Ilor, dell’imposta sul patrimonio e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
Con lo stesso intento “federalista”, il Dlgs 504/1992 istituì l’Ici (imposta comunale sugli immobili), che grava sul valore dei fabbricati con una percentuale fissata, di anno in anno, dalle delibere dei Consigli comunali. L’impianto del tributo è rimasto in vigore per tutti gli immobili ubicati sul suolo italiano fino all’entrata in vigore del Dl 93/2008, che ne ha abolito l’imposizione sulla prima casa.
Negli ultimi tempi, infine, per effetto della legge delega n. 42 del 2009, è in piena concreta realizzazione il federalismo fiscale, in riferimento al quale alcuni dei decreti attuativi hanno concluso il loro iter e sono già operativi

Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it

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