Il Decreto Legge n. 5 del 22 febbraio 2011, ha dichiarato, solo per l’anno 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, festività nazionale la giornata del 17 marzo .
Il 17 marzo 2011 si configura come festività nazionale, esclusivamente per l’anno 2011, assumendo negli anni successivi carattere di giornata di ordinaria prestazione lavorativa.
La festività nazionale neo istituita determina conseguenze nella gestione dei rapporti di lavoro, nelle attività produttive e nella definizione del trattamento economico.
Come dovrà essere retribuito il 17 marzo 2011
Il 17 marzo 2011 dovrà essere giorno festivo a tutti gli effetti con conseguente chiusura di aziende, scuole e uffici, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per le imprese private.
A tal fine il Decreto Legge ha disposto che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali riguardanti la festività soppressa del 4 novembre sostituiscono la festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo,
Pertanto nella busta paga del mese di novembre non verrà corrisposta, per la festività del 4, la quota giornaliera di retribuzione, in aggiunta al normale trattamento economico, perché tale festività risulterà effettivamente goduta il 17 marzo 2011.
Salvo diversa e specifica indicazione del c.c.n.l. applicato, in via generale:
• per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile quando non vi è prestazione lavorativa, la retribuzione fissa mensile comprende già il compenso per la festività goduta e nessuna trattenuta sarà operata sulla retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nella giornata predetta;
• per i lavoratori retribuiti “a ore”, cioè in relazione alle ore effettuate, quando non vi è prestazione di lavoro sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera;
• quando vi è prestazione lavorativa, oltre al normale trattamento economico, è dovuta anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per il lavoro festivo;
• può essere utilizzato il riposo compensativo, cioè un riposo utile a “compensare la prestazione lavorativa resa.