Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
La legge di Bilancio 2017 prevede che il versamento della ritenuta deve essere effettuato non piu’ entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata indipendentemente dall’importo, ma solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro.
Se l’importo delle ritenute operate è inferiore a tale soglia il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre.
Sempre lo stesso comma della Legge di Bilancio 2017 (art.1 c.36) prevede che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale.
Le sanzioni per l’inosservanza di tale obbligo vanno da 250 a 2.000 euro.
Con questa norma si chiude il cerchio della tracciabilità per tutti i soldi che gestisce l’amministratore di condominio che era già obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio .
Versamento cumulativo delle ritenute e pagamenti tracciabili per i condomini
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