Il comma 567 della legge di bilancio 2017 ristabilisce il trattamento fiscale dell’emissione della nota di variazione Iva in caso di procedura concorsuale vigente prima dell’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla stabilità dello scorso anno.
Di fatto interviene sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa, al fine di ripristinare la regola vigente prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità dello scorso anno, secondo la quale l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità per le imprese fornitrici di un soggetto in crisi, di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si sono concluse infruttuosamente.
La norma introdotta dalla stabilità dello scorso anno (art.1 comma 126) invece, avrebbe consentito alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima, trovando applicazione per le procedure concorsuali apertesi successivamente al 31 dicembre 2016.
In sostanza la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 in commento, inibisce l’entrata in vigore della regola sopra esposta, e ripristina la situazione precedente, peggiorativa per le imprese, in quanto saranno costrette ad anticipare il versamento Iva senza speranza di poter esercitare la rivalsa, rimandandone il recupero solo alla definitiva conclusione della procedura concorsuale.
L’emissione della nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, sarà possibile solo nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali concluse infruttuosamente.
Solo l’infruttuosità delle procedure concorsuali darà la possibilità di emettere nota di variazione Iva e recuperare l’imposta.
Fonte: Fisco e Tasse