La bozza e le istruzioni della dichiarazione Redditi Pf 2017, periodo d’imposta 2016, sono state pubblicate ieri sera sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La prima cosa che si segnala, è la possibilità di inviare la dichiarazione integrativa entro la data di prescrizione dei termini di accertamento. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Da quest’anno inoltre, il nome del modello di dichiarazione è stato modificato da Unico a RedditiPF 2017, poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.
Di seguito le principali novità presenti nel comunicato stampa del 24.01.2017 dell’Agenzia delle Entrate:
- Premi di risultato: Entra nel modello di dichiarazione la nuova tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro. Il limite entro cui si può fruire dell’agevolazione sale invece a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In particolare,
- se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%
- se i premi sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna imposta.
- Porte aperte per chi si trasferisce in Italia: Per i lavoratori che si sono trasferiti nel nostro Paese soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto sul territorio nazionale concorre alla formazione del reddito complessivo da sottoporre a tassazione.
- Spese per canoni di leasing per abitazione principale: detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. L’importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se, alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4.000 euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più. L’agevolazione spetta anche se nel 2016 sono stati pagati i prezzi di riscatto: in tal caso il prezzo del riscatto non può essere superiore a 20.000 euro se si aveva meno di 35 anni, a 10.000 euro se si aveva 35 anni o più.
- Dispositivi multimediali per il controllo da remoto: ammessa la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.
- Credito d’imposta c.d. “School bonus”: è possibile utilizzare il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
- Costi “black list” :abrogata la disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono stati eliminati i righi per l’indicazione di dette spese e componenti negativi nei quadri di determinazione del reddito d’impresa.
- L’agevolazione “Patent box” va nel quadro RF :nel quadro di determinazione dei reddito d’impresa (quadro RF), è stato inserito un campo per l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza medesima
Fonte: Agenzia delle Entrate