L’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2016 termina giovedì 9 febbraio 2017. Questo adempimento a carico degli operatori sanitari è stato introdotto per permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate(730 e Unico PF), che sono messe a disposizioni dei contribuenti entro il 15 aprile.
Com’è noto nei mesi estivi sono stati pubblicati due decreti e pertanto sono tenuti all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta 2016, i seguenti soggetti:
- iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- farmacie (pubbliche e private)
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN,
- gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche/i
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici
- e i veterinari.
Pesanti le sanzioni per chi trasmette in ritardo in quanto
- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
- nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.
Più flessibilità è concessa a coloro che trasmettono i dati per il primo anno in quanto non si applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Fonte: Fisco e Tasse