Il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 ha previsto che in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per la quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, non ci sia la decadenza. Nel corso di Telefisco del 2 febbraio 2017 è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, applicando il principio del favor rei, la mancata comunicazione della proroga del contratto avvenuta prima del 3 dicembre 2016 non determini alcuna revoca dell’opzione per la cedolare.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “per effetto della disposizione introdotta con il comma 24 dell’articolo 7-quater del decreto fiscale, viene stabilito che l’omessa/tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. La nuova disposizione di carattere procedurale trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del citato decreto legge 193/2016 semprechè si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l’opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto, come detto, un comportamento concludente con l’applicazione del regime sostitutivo in esame. ”
La risposta termina con il seguente esempio: “si pensi, ad esempio, ad un contratto di locazione 4+4 stipulato nel 2012, prorogato tacitamente al termine del primo quadriennio senza procedere alla relativa comunicazione tramite il modello RLI all’Agenzia delle Entrate; il regime della cedolare secca per tale contratto di locazione resta confermato a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente e, dunque, non abbia corrisposto l’imposta di registro in relazione alle annualità di proproga, abbia proceduto ai versamenti della cedolare, compilando in maniera coerente gli appositi quadri del modello UNICO o 730 relativi alla cedolare secca”
Fonte: Il Sole 24 Ore