Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio perchè emesse elettronicamente, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i dati relativi alle altre fatture con la “trasmissione dei dati fattura”.
L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata. Per il 2017 – primo anno di attuazione della disposizione in esame – l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Sul sito dell’Agenzia è stata pubblicata ieri la Circolare 1/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. In generale, se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.
Ecco di seguito i principali chiarimenti:
- Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari – Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.
- Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati – Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
- Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse – I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.
Attenzione: come chiarito nel documento di prassi, i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale 193/2016 e precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento.
Fonte: Fisco e Tasse