Enti per il volontariato e associazioni sportive possono presentare la domanda fino al 7 maggio
Tutto pronto per l’avvio della campagna cinque per mille 2011. Le categorie dei soggetti destinatari, la tempistica, le modalità di ammissione negli appositi elenchi e quelle di riparto delle somme destinate dai contribuenti sono illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 3 marzo.
Il decreto “mille proroghe” ha ribadito per l’esercizio finanziario 2011 la possibilità di destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti, a finalità di interesse sociale con le medesime modalità di riparto e gli stessi termini previsti per l’anno 2010.
Soggetti ammessi al 5 per mille 2011
Come lo scorso anno, anche nel 2011 la quota del 5 per mille può essere destinata a una delle seguenti finalità:
- sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
- finanziamento della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Quando presentare le domande
La circolare delle Entrate precisa che le iscrizioni saranno possibili a partire dal 15 marzo.
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari autorizzati. Il termine ultimo, a pena di decadenza, è il prossimo 7 maggio, data entro la quale dovranno riproporre l’iscrizione anche gli enti presenti negli elenchi dello scorso anno.
Gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e gli enti della ricerca sanitaria devono inviare le loro richieste, entro il 30 aprile, rispettivamente al Miur, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, e al ministero della Salute, che predispone l’elenco degli enti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Effettuate eventuali correzioni di errori di iscrizione nei rispettivi elenchi, entro il 5 maggio, i due ministeri provvederanno all’invio degli elenchi all’Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio.
Per i Comuni non è previsto un elenco apposito, dal momento che i cittadini che vogliono destinare la loro quota all’ente locale potranno farlo, nella dichiarazione dei redditi, esclusivamente a favore del proprio comune di residenza.
14 maggio: online gli elenchi provvisori
L’Agenzia delle Entrate curerà anche quest’anno la pubblicazione degli iscritti al beneficio, suddivisi per categorie: la data per gli elenchi provvisori è fissata al 14 maggio.
Gli elenchi gestiti dall’Agenzia
La circolare fornisce specifiche indicazioni per gli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive, di cui segue direttamente la predisposizione degli elenchi.
Tali soggetti avranno tempo fino al 20 maggio per segnalare, tramite il rappresentante legale, eventuali errori di iscrizione alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Il 25 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata degli elenchi. L’Agenzia trasmetterà una copia di quello relativo alle associazioni sportive dilettantistiche al Coni, ente competente ad acquisire le dichiarazioni sostitutive e a effettuare i controlli su quei soggetti.
Verificata la presenza dell’associazione nell’elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti (compresi quelli di competenza del Miur, che li gestirà direttamente) dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante il perdurare dei requisiti per l’ammissione al beneficio, che andrà inviata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno.
Per facilitare la stesura della dichiarazione, l’Agenzia metterà a disposizione un modulo ad hoc parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell’iscrizione.
Qui il percorso delle due categorie, i cui elenchi sono gestiti dalle Entrate, si divide.
I legali rappresentanti degli enti del volontariato dovranno inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo (scaricabile dal sito delle Entrate), corredato dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, alla direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Stessa procedura per le associazioni dilettantesche sportive, che però invieranno le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione. Effettuati i dovuti controlli entro il 31 dicembre, il Coni predisporrà l’elenco delle associazioni ammesse al beneficio e quello delle associazioni escluse dal riparto, che trasmetterà, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo 2012.
31 marzo 2012: sul web elenchi dei percettori e degli esclusi
E’ fissato al 31 marzo 2012 il termine ultimo per “scoprire” chi ha ottenuto il beneficio del 5 per mille.
L’agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito gli elenchi, distinti per categoria (volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria), degli enti ammessi e degli esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
Per tutti l’obbligo della rendicontazione
Anche per il 2011, i beneficiari del 5 per mille sono chiamati a redigere, entro un anno dall’incasso del contributo, e a trasmettere, entro 30 giorni dalla data ultima per la compilazione, uno specifico rendiconto con l’indicazione precisa di come sono state impiegate le somme percepite. Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20mila euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni.
Fonte : IlFiscoOggi