Com’è noto gli amministratori di condominio devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2017 le spese sostenute dai condomini per il recupero del patrimonio edilizio e del risparmio energetico.La comunicazione deve essere fatta tenendo conto dei pagamenti attribuiti ai condòmini in base al principio “detrae chi paga” in quanto l’amministratore certificherà ai singoli condòmini, anno per anno, solo quanto da loro effettivamente versato nell’anno. Questo orientamento apre così il problema di come indicare i contribuenti morosi, quelli cioè che non hanno pagamento interamente chi ha effettuato i lavori.
Una prima ipotesi vede l’amministratore attingere a un fondo di riserva o alla liquidità disponibile del condominio ed effettuare nel 2016 bonifici per l’intero importo recuperando in seguito quanto dovuto dal moroso. In questo caso,
- nel campo 5, “Spese effettuate con bonifico” della schermata “Interventi” indicherà l’importo complessivo in quanto “va indicato l’ammontare delle spese pagate dal condominio con bonifico per un determinato intervento entro il 31/12/2016. Per ciascun intervento, la somma delle “Spese effettuate con bonifico” e delle “Spese effettuate con modalità differenti” (es. oneri di urbanizzazione) deve corrispondere alla somma di tutte le quote attribuite ai condòmini per lo stesso intervento”.
- Quando poi si arriva alle schermate “unità immobiliari/soggetti” per ciascuna unità, nel campo 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” vanno indicate le quote di spesa attribuite al condòmino rispetto al totale pagato dal condominio entro il 31 dicembre 2016. Quindi, lo stesso importo per tutti i condomini.
- Nella stessa schermata, nel campo 21 “Flag Pagamento” va indicato se tali spese siano state o meno pagate dal singolo condomino entro il 31 dicembre 2016. E in questo caso va indicato il codice «1» perché l’importo effettivamente versato dal «soggetto» moroso risulta inferiore all’importo attribuito .
Attenzione: il contribuente moroso avrà comunque il diritto di detrarre quanto ancora deve se lo verserà entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa. Quindi, con bonifici effettuati dal condominio nel 2016, entro il 24 luglio 2017 per il 730/2017 o entro il 2 ottobre 2017 per Redditi (ex Unico) 2017. E nel caso del primo scenario sarà proprio il codice 1 al campo 21 “Flag pagamento” a evitare complicazioni con la precompilata perché, come chiarito dalle Entrate a Telefisco, «la spesa sarà indicata esclusivamente nel foglio informativo e il contribuente, in presenza delle condizioni di detraibilità previste dalla normativa vigente, potrà modificare la dichiarazione aggiungendo tale onere qualora pagato entro la data di presentazione della dichiarazione».
Questa però non è l’unica possibilità, infatti il secondo scenario vede l’amministratore che bonifica all’impresa solo quanto ha incassato, cioè 90mila euro. In questo caso,
- nel campo 5, “Spese effettuate con bonifico” della schermata “Interventi” indicherà l’importo di 90mila euro. Poi, nelle schermate unità immobiliari/soggetti, come spiegano le Entrate con un preciso “specchietto” nel campo 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” l’amministratore indicherà il reale importo versato dai contribuenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore