La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza. I soggetti interessati pertanto sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir. Alcuni chiarimenti in merito a questo regime sono stati forniti nel corso di Telefisco 2017 e di seguito proposti:
- Come chiarito dalla relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo articolo 66 del Tuir è un regime “improntato alla cassa”; in tal senso, è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa “puro”. Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito -che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101 del Tuir. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea.
- L’articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017 prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. Pertanto, attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento genericamente alle «rimanenze finali», si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all’articolo 92 del Tuir – e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale – che quelle dell’articolo 93 dello stesso testo unico – e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell’articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2016 ha inteso evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa potesse determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito. Quindi il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell’articolo 109, comma 2, del Tuir, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato.
- L’art. 18, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, prevede l’obbligo, a carattere generale, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili di annotare cronologicamente in uno apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l’obbligo di annotare le spese sostenute nell’esercizio. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 4, tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed effettui l’annotazione dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito di impresa in base al principio di cassa. Conseguentemente dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell’effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente. In conclusione, la sostituzione degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti con i registri tenuti ai fini Iva è riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente.
- Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione del documento contabile in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In un’ottica di semplificazione, il successivo comma 5, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente specificato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.