L’Ispettorato nazionale del lavoro, con Nota 08 febbraio 2017, n. 1004, ha fornito un parere in merito alla possibilità di autorizzare l’installazione di un impianto di videosorveglianza collocato in un’abitazione privata all’interno della quale è presente un lavoratore domestico, colf o badante.
L’esigenza negli ultimi tempi infatti è diventata molto comune e molte famiglie si chiedono se è lecito il controllo con telecamere di quanto succede ad esempio nella situazione di una persona anziana sola che venga accudita da un lavoratore domestico convivente.
La risposta è positiva , le telecamere si possono installare senza richiedere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro ma si deve informare e ottenere il consenso del lavoratore e tutelare comunque la sua privacy.
Nel documento, che risponde ad una precisa richiesta di chiarimenti, l’Ispettorato del lavoro ricorda innanzitutto che il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) poiché in questo caso, il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa.
Di conseguenza è esclusa l’applicabilità del divieto di controlli a distanza se non discussi e concordati con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e per i quali vada richiesta l’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro.
Si applica invece, anche al lavoro domestico , l’art. 8 dello Statuto, che pone il divieto di indagini su profili del lavoratore non attinenti alle sue attitudini professionali .
L’esclusione del lavoro domestico dalla necessità di autorizzazione ministeriale però non sottrae questa materia dal rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, in quanto la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza è comunque garantita dal d.lgs. n. 196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati, per «garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale».
Nell’ambito domestico, dunque, il datore di lavoro, anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali, per procedere alla videosorveglianza dovrà preventivamente acquisire il consenso del lavoratore .
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali