La possibilità di emettere note di variazione IVA in caso di procedura concorsuale è stata modificata prima dalla Legge di stabilità 2016, poi dalla Legge di bilancio 2017. Nel corso del convegno Telefisco del 02 febbraio 2017 sono stati forniti due chiarimenti che qui riportiamo:
- A seguito dell’abrogazione dell’articolo 26, comma 5, secondo periodo, del DPR 633/1972, quali sono gli obblighi del curatore nel caso in cui, a seguito dell’infruttuosità della procedura concorsuale, il cedente prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione?
Il comma 5 dell’art. 26 prevede che laddove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente, che ha già contabilizzato l’operazione nel registro Iva degli acquisti, è tenuto a registrare la corrispondente variazione in aumento, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di rivalsa. L’art. 1, comma 567 lett. d), della legge n. 232 del 2016 ha abrogato la norma che escludeva tale obbligo in caso di procedure concorsuali. Ne consegue che, nell’ipotesi sopra delineata, gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l’inclusione del relativo credito IVA vantato dall’Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti (cfr. ris. n. 155 del 2001).
- La legge di bilancio evita, di fatto, che diventino efficaci le modifiche all’articolo 26 del decreto Iva (D.P.R. 633/72) previste dalla legge di Stabilità per il 2016, con riferimento alle procedure concorsuali dichiarate a partire dal 1° gennaio 2017. A seguito di questa modifica, quando è possibile emettere la nota di accredito in caso di omologa del concordato preventivo?
In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere messa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con circolare n. 77/E del 17/4/2000, secondo cui occorre far riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell’art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.