Dal 1° marzo 2017 gli esportatori abituali dovranno usare il nuovo modello di dichiarazione d’intento. Secondo l’Agenzia questo cambiamento favorisce il monitoraggio fiscale di tali operazioni. Particolare attenzione merita il fatto che il nuovo modello possa essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.
Una delle novità contenute nel modello, e maggiormente criticata, consiste nell’eliminazione della possibilita’ di richiedere acquisti in sospensione di Iva “dal … al …” per cui alternativamente sarà possibile:
- indicare l’importo fisso della fornitura
- indicare un importo massimo valido per piu’ forniture, fino a concorrenza del quale il fornitore dovra’ emettere fattura senza Iva.
Si segnala che nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …” (es. dall’1/1/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 e pertanto deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
Viceversa, nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017.
Anche Assonime ha affrontato questi temi nella circolare 5 del 22 febbraio 2017 dal titolo IVA: il nuovo modello di dichiarazione d’intento
Fonte: Fisco e Tasse