Le parti di un unione civile o di una convivenza di fatto potranno assistere i congiunti in caso di disabilità o patologia grave a seguito della legge 76 2016. L’Inps ha fornito ora nella circolare 38 2017 i dettagli e le modalità per la richiesta.
In particolare viene evidenziato che:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire sia dei permessi ex lege n. 104/92, che del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/92.
Si specifica anche che “a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi e congedo straordinario eunicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.”
Per ora non essendo ancora statae implementate le procedure informatiche, sl fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario va presentata domanda alla Struttura Inps di competenza, tramite PEC o in modalità cartacea. Sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione modulistica i seguenti modelli:
- SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello), dichiarrando sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.
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Fonte: Inps