Il Decreto del MEF del 26.05.2016 pubblicato in GU dell’ 8 giugno ha individuato le categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori rimpatriati (art. 16 del D.Lgs n. 147/2015).
A decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i quattro successivi, per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare (è dunque detassato del 30 per cento a fini IRPEF) al verificarsi delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
Sono inoltre destinatari delle stesse agevolazioni:
- i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
- i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Si ricorda che il decreto in questione fa seguito al Provvedimento del 29.03.2016 n. 46244 con il quale l’Agenzia ha già indicato le modalità operative per fruire del regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”.
Il decreto Milleproroghe ha spostato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori rimpatriati entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere il regime agevolativo previsto dalla legge 238/2010 per tutto il 2017.
L’agevolazione se riconosciuta dal datore di lavoro verrà indicata nella CU 2017 al punto 469, dove troveranno posto l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% della somma erogata).
Nella ipotesi in cui il datore di lavoro,sostituto, non abbia previsto l’abbattimento del 30% dell’imponibile, nelle annotazioni, deve riportare tali somme in modo da consentire al contribuente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
In questo caso, nel modello 730/2017 sarà necessario compilare la casella “Casi Particolari”, posta nella sezione I del quadro C e nei righi da C1 a C3 dovrà essere riportato il valore del reddito di lavoro dipendente abbattuto al 70%.
Fonte: Fisco e Tasse