Le istruzioni del 730/2017 sono state modificate il 1 marzo 2017 con l’aggiunta della frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Pertanto, si ritiene che dal momento che la dichiarazione congiunta riguardava i coniugi, da quest’anno questa possibilità sia estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Com’è noto infatti il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 76/2016 sulle Unioni Civili di persone dello stesso sesso e dei conviventi di fatto (cd. Legge Cirinnà, dal nome della prima deputata firmataria).
In generale, per fare il 730 congiunto è necessario che:
- almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente non sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione;
- i contribuenti redigano il modello 730 in quanto in possesso unicamente di redditi dichiarabili nel 730/2017.
Si ricorda che non è possibile presentare il 730 in forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di incapaci (minori compresi) o in caso di decesso di uno dei due coniugi/uniti civilmente sia avvenuto prima della dichiarazione dei redditi.
Il vantaggio della dichiarazione congiunta è il pagamento/rimborso delle imposte direttamente nella busta paga o nella pensione del dichiarante. Per ottenere la dichiarazione 730/2017 congiunta è necessario:
- il dichiarante (cioè chi effettua il conguaglio) indichi nella propria area riservata il codice fiscale del coniuge/unito civilmente congiunto;
- Il congiunto esprima il consenso alla presentazione congiunta indicando, nella propria area autenticata, il codice fiscale dell’altro soggetto.
- Il prospetto di liquidazione presente nell’area riservata del dichiarante contiene i dati di entrambi i coniugi/uniti civilmente e un solo risultato. Attenzione: una volta che i 730 sono congiunti, il dichiarante non può più modificare la propria dichiarazione.
- Il dichiarante invii la dichiarazione 730/2017.
(*) con il Provvedimento n. 42414 del 1 marzo 2017
Fonte: Fisco e Tasse