Entro fine mese devono essere corrisposte le rate scadute a dicembre 2016 per i soggetti che avevano dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. Confermata da Equitalia la linea dura secondo cui l’obbligo riguarda anche le rate scadute prima dell’ultimo trimestre, e anche che tale condizione di accesso alla sanatoria sia essenziale e in sua assenza la domanda verrà rigettata.
E’ questo uno dei chiarimenti contenuti nell l’Informativa n. 137/2016 contenente le risposte fornite da Equitalia in occasione del convegno sulla rottamazione delle cartelle esattoriali organizzato dal CNDCEC a Roma a fine dicembre. Tra le molte domande poste dai professionisti, è stato chiesto all’Agente della riscossione se la definizione agevolata possa essere esercitata anche dai debitori che hanno in corso un piano di pagamento rateale, effettuando tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 ottobre 2016, tralasciando eventuali rate insolute precedenti.
Nel rispondere Equitalia ha chiarito come la condizione delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 si riferisca alle sole rateizzazioni in essere e quindi non a quelle già decadute.
Per quanto riguarda i piani di dilazione attivi al 24 ottobre 2016, Equitalia ha sottolineato come il legislatore abbia previsto il pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 come condizione di adesione alla definizione agevolata sul presupposto che su tale piano il debitore fosse in regola con i pagamenti scaduti. Infine, la condizione dell’avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purchè comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute.