La rottamazione delle cartelle esattoriali è stata finalmente oggetto di chiarimenti nella circolare 2/e dell’Agenzia delle Entrate di ieri.
Com’è noto, i contribuenti hanno tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dal Dl n. 193/2016 che può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione.
In particolare, possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e pertanto è ancora possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.
Interessante sottolineare, come, in base al Dl n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Per i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni è stato chiarito che possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.
Infine il documento di prassi chiarisce che possono essere definiti anche i carichi in contenzioso, in questo caso il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario).
Attenzione: se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare, la definizione perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata, non è più possibile rateizzare il debito residuo.
Tutto questo mentre il vice ministro Casero,ha risposto che se l’emendamento al decreto legge terremoto sarà dichiarato ammissibile, il Governo esprimerà parere favorevole sulla proroga del termine di adesione al 21 aprile 2017.
Allegati: