Capitali e redditi esteri non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010: aumentano i controlli. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 43999 del 3 marzo 2017 stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza. I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare.
L’identikit dei soggetti viene stilato dall’Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni
disponibili nella banca dati delle Entrate
- con quelle derivanti dallo Spesometro
- dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2)
- accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard).
Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il Dl n. 193/2016. Nell’ordine verranno valutati:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata
b) movimenti di capitale da e verso l’estero
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto
h) titolarità di partita Iva attiva
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria
j) titolarità di cariche sociali
k) versamento di contributi per collaboratori domestici
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro)
Come chiarito nel Provvedimento, con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra-UE, nell’ambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard. Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell’accordo FATCA.
Fonte: Agenzia delle Entrate