Al via definitivo Unico ENC 2011, il modello che dovranno utilizzare gli enti non commerciali per la dichiarazione unificata (Ires e Iva) relativa all’anno d’imposta 2010. Il sì con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva modello e relative istruzioni.
La versione conclusiva, con la quale viene archiviata la stagione delle bozze, in realtà non presenta novità rispetto a quella “provvisoria”. Confermati, infatti, tutte le integrazioni e le sezioni introdotte a seguito dell’evoluzione normativa e il nuovo look che risponde, invece, a esigenze di maggiore chiarezza e semplificazione.
Le modifiche, rispetto allo scorso anno, hanno interessato, essenzialmente, il quadro RS che ha dovuto far largo alle novità più significative. Eccone alcune.
Un posto di primo piano, sicuramente, spetta alla “Tremonti-quater”. Si tratta dello sconto fiscale concesso alle aziende del settore tessile, che investono nella ricerca e in attività volte a incrementare la loro competitività, realizzando campionari per il mercato Ue (articolo 4, commi da 2 a 4, decreto legge 40/2010).
La deduzione va poi riportata nei quadri di determinazione del reddito RF, RG, RD e RC, nei quali è stata inserita una nuova colonna, nel rigo dedicato al reddito detassato, in cui va indicato l’ammontare dell’incentivo.
Non meno importante, l’ingresso della sospensione d’imposta prevista per i “contratti di rete”, introdotta dalla manovra d’estate 2010 (articolo 42, decreto legge 78/2010). In questo caso, a usufruire del regime di favore, sono gli imprenditori che stabiliscono speciali rapporti di scambio creando, appunto, una “rete” di informazioni da mettere in comune per progredire sul fronte dell’innovazione e della competitività. L’agevolazione consiste in una sospensione d’imposta per la quota di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma definito nel contratto.
In Unico ENC 2011 trova posto, inoltre, il prospetto riservato agli enti non commerciali che rientrano nella disciplina del transfer pricing (soggetti italiani facenti parte di un gruppo transnazionale con il quale scambia beni e servizi). Il regime in questione prevede la non applicabilità delle sanzioni relative alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento per operazioni con società non residenti, controllate o controllanti. L’esonero è concesso alle imprese che consegnano agli organi di controllo dell’Amministrazione i documenti che provino la conformità al valore normale dei prezzi praticati (Dl 78/2010).
Trasferita nel quadro RS, infine, la sezione dedicata ai contribuenti che, per l’anno d’imposta 2010, intendono adeguarsi agli studi di settore ai fini Iva. I valori “adeguati” relativi alle imposte dirette vanno invece indicati nei quadri RE, RF o RG riservati alla determinazione del reddito.
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it