5 per mille 2017: nessuna domanda per gli enti già iscritti nel 2016

Semplificazioni in arrivo per gli enti destinatari del 5 per mille all’irpef.
Per gli enti destinatari del beneficio, regolarmente iscritti nell’esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, è stato infatti eliminato l’obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, è stato istituito un apposito elenco aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 31 marzo 2017 n. 5, fa il punto sulle novità introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l’iscrizione al beneficio e, in particolare, all’applicazione della nuova procedura nell’anno 2017. Le disposizioni di semplificazione per l’accesso al riparto del cinque per mille, si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2017.

A fronte della stabilizzazione del contributo, l’articolo 6-bis del DPCM 23 aprile 2010 ha:

  • eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • istituito un apposito elenco permanente degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Riepilogando non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per l’accesso al contributo nell’anno 2017, gli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 nonché gli enti iscritti nelle altre categorie, il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle entrate dalle competenti amministrazioni, fermi restando i requisiti per l’ammissione al beneficio, sono inseriti nell’apposito elenco degli enti iscritti al contributo che la stessa Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito entro il 31 marzo 2017.
Si considerano regolarmente iscritti:

  • gli enti del volontariato che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
  • gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
  • gli enti delle ricerca sanitaria che hanno trasmesso l’istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

Si considera validamente espletata la procedura di iscrizione quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016, con versamento della sanzione di 250 euro.

Entro il 22 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 20 maggio 2017 cade di sabato), gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati, possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute. L’Agenzia delle entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, entro lo stesso termine del 25 maggio 2017 l’elenco degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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