Ravvedimento operoso
Diventa più cara la regolarizzazione spontanea di omissioni ed errori, opportunità concessa al contribuente sempre che la violazione non sia stata già constatata dagli uffici fiscali e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o qualsiasi altra attività amministrativa di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di documenti, invio di questionari).
Per le violazioni commesse dal prossimo 1° febbraio, la riduzione della sanzione passa:
- da un dodicesimo a un decimo (dal 2,5% al 3%), nel caso in cui l’omesso versamento di un tributo o di un acconto è sanato entro trenta giorni
- da un decimo a un ottavo (ad esempio, per il "ravvedimento lungo" dei versamenti si pagherà il 3,75%, non più il 3%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione o, quando questa non è prevista, entro un anno dall’omissione o dall’errore
- da un dodicesimo a un decimo (da 21 a 25 euro) per le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni.
Istituti deflativi del contenzioso
Leggero aumento anche per le sanzioni ridotte in caso di:
- accertamento con adesione (si passa da un quarto a un terzo)
- acquiescenza (da un quarto a un terzo)
- definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo)
- conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%)
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove "tariffe", come già accennato, si applicheranno – per quanto riguarda il ravvedimento operoso – alle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011 (ad esempio, per le irregolarità riferibili al versamento degli acconti di novembre 2010, si applicano ancora le vecchie riduzioni, nella specie un decimo del minimo e non un ottavo).
Per la conciliazione giudiziale, occorre far riferimento alla data di presentazione dei ricorsi: rientrano nella nuova disciplina quelli presentati a decorrere dal 1° febbraio.
Infine, per tutti gli altri istituti deflativi (adesione a pvc e inviti al contraddittorio, acquiescenza, accertamento con adesione, definizione delle sanzioni), le modifiche scatteranno per gli atti emanati a decorrere dal 1° febbraio 2011.