Come cambia la detrazione Iva dopo la Manovrina

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
E’ la modifica introdotta all’art. 19 del DPR 633/72 dall’art. 2 del D.L. 50 pubblicato in GU il 24 aprile con decorrenza immediata.
Dal 24 aprile non sarà pertanto piu’ possibile detrarre l’Iva sulle fatture di acquisti che dovevano essere registrate entro dicembre 2016 (?)
Cambia infatti anche l’art. 25 del DPR 633/72 che ora stabilisce che le fatture devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Manca nell’articolo una norma transitoria e non è chiaro cosa accadrà alle fatture di acquisto ricevute nel 2016 ma registrate nel 2017, e detratte nelle liquidazioni periodiche 2017, o ancora non registrate in quanto la norma attuale mi consentiva di registrarle fino al 30 aprile 2018, termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 ( la dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 è già stata presentata entro il 28 febbraio 2017).
Si ritiene che la nuova norma debba applicarsi alle fatture ricevute dal 24 aprile 2017 ma si attendono urgenti chiarimenti in merito.

Per una migliore comprensione delle modifiche ecco il testo degli artt. 19 e 25 del DPR 633/72 prima e dopo le modifiche:

Fino al 23 aprile 2017

Art. 19. Detrazione

1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, e’ detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e puo’ essere esercitato, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Dal 24 aprile 2017
Art. 19. Detrazione

1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, e’ detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Fino al 23 aprile 2017
Art. 25. Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dal 24 aprile 2017

Art. 25. Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Fonte: Fisco e Tasse

 

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