Depositi IVA 2017: i chiarimenti sulle novità in una Risoluzione

La disciplina dei depositi IVA è stata modificata del decreto fiscale 193/2016 collegato alla legge di stabilità 2017 ed è stata oggetto di chiarimenti nella risoluzione 57/e del 3 maggio 2017 di risposta ad un interpello. In particolare, le modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017 e comportano

  • l’estensione dell’utilizzo del deposito IVA a tutti i beni, senza distinguere in base alla provenienza. Infatti sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto: “le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A”.
  • la diversa modalità di estrazione dei beni stessi sulla base della predetta provenienza. Ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni agevolate l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.

In pratica dal 1° aprile 2017 l’assolvimento dell’IVA in caso di commercializzazione del bene nel territorio dello Stato avviene con versamento diretto mediante F24.

Quesito 1
Il primo quesito riguarda il caso in cui colui che estrae la merce dal deposito Iva, per commercializzarla o utilizzarla in Italia, sia un soggetto diverso da colui che l’ha introdotta a monte, poiché la merce, durante la permanenza nel deposito, è stata ceduta. L’istante chiede, in particolare, quale sia, in tale ipotesi, la modalità di assolvimento dell’Iva e se sia necessario o meno tenere traccia della provenienza dei beni introdotti nel deposito e, conseguentemente, versare materialmente l’imposta afferente ai soli beni che, ai tempi dell’introduzione, originavano dall’Italia.

Nel rispondere l’Agenzia ha chiartio che l’individuazione della corretta modalità di estrazione e, quindi, della modalità di assolvimento dell’Iva (versamento diretto o reverse charge) è collegata all’operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito, a nulla rilevando le successive cessioni di cui il bene eventualmente è stato oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito. Pertanto, anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l’Iva da versare tramite F24, da parte di colui che procede all’estrazione, deve essere calcolata applicando il valore percentuale dei beni (nel caso di specie, delle materie prime) di provenienza italiana introdotti nel deposito al corrispettivo o valore pattuito per l’ultima cessione effettuata prima dell’estrazione.

Quesito 2
Il secondo quesito proposto dalla società istante riguarda due aspetti:

  • il criterio da utilizzare per il calcolo della base imponibile dell’Iva dovuta in relazione ai beni estratti dal deposito
  • la tempistica e le modalità delle eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione della base imponibile, correlate a una variazione dei prezzi delle merci.

Nel rispondere al primo punto, l’Agenzia ha chiarito che per i beni estratti da un deposito Iva, la base imponibile è data dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni. Le nuove disposizioni hanno introdotto due modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva, ossia il versamento diretto mediante F24 e l’inversione contabile, che si differenziano a seconda dell’operazione mediante la quale il bene è stato introdotto nel deposito (rispettivamente, acquisto nazionale e acquisto intracomunitario/immissione in libera pratica). In virtù di ciò, il soggetto che procede all’estrazione deve individuare l’operazione con cui i beni sono stati introdotti nel deposito per poter correttamente determinare le modalità di versamento dell’Iva dovuta.

In merito al secondo punto del quesito, l’Agenzia ha chiarito che, se il corrispettivo viene variato in un momento successivo all’estrazione, sorge in capo a colui che estrae i beni dal deposito l’obbligo di effettuare la variazione in aumento, se il differenziale è positivo, ovvero, il diritto di effettuare la variazione in diminuzione, se il predetto dato è negativo.

Quesito 3
Il terzo quesito attiene all’ambito di applicazione del divieto di compensazione espressamente previsto dal comma 6, secondo periodo, del nuovo articolo 50-bis, Dl 331/1993. La società istante, infatti, chiede se sia possibile scomputare dal versamento (mediante F24) dell’imposta dovuta e relativa all’estrazione di beni (con utilizzazione o commercializzazione nel territorio italiano) il credito Iva proveniente dalla liquidazione periodica.

Nel rispondere l’Agenzia ha escluso questa possibilità, in quanto il soggetto che estrae dal deposito un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto (mediante F24) dell’imposta dovuta non può scomputare dal versamento stesso il credito Iva proveniente dalla liquidazione periodica.

Quesito 4
L’istante chiede a chi debba essere indirizzata la lettera di intento nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito (per l’utilizzazione e commercializzazione nel territorio italiano) si qualifichi quale esportatore abituale e voglia spendere il proprio plafond al fine di non dover versare l’Iva dovuta mediante modello F24.
nel rispondere l’Agenzia ha ricordato che l’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, trasmettere telematicamente la dichiarazione all’Agenzia e acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, insieme alla ricevuta di presentazione, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione.

Fonte: Fisco Oggi

 

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