Con la Risoluzione 58/e del 9 maggio 2017 (allegata a questa notizia) è stato istituito il codice tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
In particolare, al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, si istituisce il seguente codice tributo:
- “9035” denominato “Articolo 54-bis Versamento IVA mensile/trimestrale – IMPOSTA”.
La previsione del nuovo codice si è resa necessaria dopo l’introduzione, da parte del decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016), dell’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Il codice è utilizzabile nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale il codice istituito è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
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Fonte: Fisco e Tasse