Proroga fino al 30 giugno 2020 dell’autorizzazione a favore dell’Italia relativa all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), il sì dell’Europa.
Il Consiglio UE, con la Decisione del 25.04.2017 n. 2017/784, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea 6.5.2017, n. L 118, abrogando la precedente Decisione n. 2015/1401, ha accolto la richiesta di proroga avanzata dall’Italia e ha autorizzato l’Italia, a decorrere dal 1° luglio 2017, a disporre che l’IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti, debba essere versata dall’acquirente / destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale:
- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile italiano;
- società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall’Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario
Inoltre, sempre in deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti sopra elencati, sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale.
Uno degli effetti della misura è che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita a valle. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere rimborsi dell’IVA all’amministrazione fiscale. Nella relazione presentata nel giugno 2016, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401, l’Italia ha dimostrato che il sistema dei rimborsi dell’IVA funziona correttamente e che il tempo medio di rimborso dell’IVA non supera i tre mesi. Inoltre, l’Italia ha fornito informazioni secondo cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni hanno beneficiato di una procedura prioritaria, in cui il tempo di rimborso è stato persino più breve. L’Italia si attende che le nuove norme entrate in vigore sopperiscano adeguatamente all’eventuale aumento di richieste dei rimborsi dell’IVA.
Precisiamo che l’applicazione del meccanismo dello split payment in Italia, è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell’UE, in quanto non previsto dalla normativa comunitaria, infatti le norme in materia di split payment, applicabili dal 1° gennaio 2015, costituiscono una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/Ce, in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’Iva.
La misura di deroga è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre la misura di deroga non comporta il rischio che l’evasione si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
Ricordiamo infine che recentemente il decreto legge 50/2017 ha ampliato notevolmente l’ambito applicativo dello split payment, estendendolo alle operazioni effettuate nei confronti:
- della pubblica amministrazione in generale,
- delle società dalla stessa controllate,
- delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana,
- nonché ai compensi dei professionisti per operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.
Fonte: Consiglio Unione Europea