Rimborsi Iva contribuenti virtuosi.

La certificazione sostitutiva della garanzia non è più tempestiva una volta che la procedura è in liquidazione
Il contribuente “virtuoso”resta esonerato dalla prestazione delle garanzie previste per l’erogazione del rimborso, anche nel caso in cui “l’autocertificazione” non venga prodotta contestualmente all’istanza di rimborso ma successivamente, purché sia in ogni caso prodotta durante la fase istruttoria. Questo, in sintesi, è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E  del 14 gennaio.
 
Il caso concreto
Il principio enunciato nel documento di prassi è stato formulato in occasione della risposta a un’istanza di interpello, concernente il caso di una societàvirtuosa”, ossia avente tutti i requisiti di “affidabilità e solvibilità” previsti dall’articolo 38-bis, settimo comma, del Dpr 633/1972, che aveva presentato l’istanza di rimborso Iva annuale (modello VR), non producendo, contestualmente all’istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata alla lettera c) del citato settimo comma, ma provvedendo a tale adempimento solo in seguito, al momento della richiesta da parte dell’ufficio della garanzia.
 
Più precisamente, il quesito riguarda proprio la tempistica relativa alla produzione della dichiarazione sostitutiva, ossia se la stessa possa essere prodotta in un momento successivo rispetto a quello di presentazione del modello VR o se, diversamente, dalla presentazione tardiva ne derivi la perdita del beneficio dell’esonero di cui godono i contribuenti “virtuosi”.
 
La normativa e la prassi dei contribuenti “virtuosi”
L’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, al settimo comma, esonera le imprese virtuose dalla prestazione delle garanzie previste, dal medesimo articolo, per la richiesta dei rimborsi Iva (articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), del Dpr 633/1972, “(…) quando concorrono le seguenti condizioni:
b) omissis;
c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi
.

Con la circolare 54/E del 4 marzo 1999, per quel che qui interessa, era stato chiarito che “Il contribuente che ritiene di rientrare nelle condizioni previste dalla norma illustrata, deve allegare al modello VR da presentare al concessionario per richiedere il rimborso, l’autocertificazione di cui al precedente paragrafo 1, lett. c), (…), in cui attesti di trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza, nelle condizioni ivi dichiarate”. 

I chiarimenti contenuti nella risoluzione 9/E
Integrando il precedente documento di prassi, la risoluzione pone l’attenzione sulle due diverse procedure di esecuzione dei rimborsi, ossia:
  • la procedura semplificata, con la quale il concessionario della riscossione esegue i rimborsi entro 60 giorni dalla richiesta, per importi fino a 516.456,90 euro
  • la procedura ordinaria, con la quale l’ufficio competente esegue i rimborsi entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi che eccedono il limite sopra indicato, oppure nel caso di procedure concorsuali.
In particolare, nel caso di rimborsi richiesti con procedura semplificata, la risoluzione chiarisce che la presentazione della dichiarazione sostitutiva può avvenire al più tardi entro il termine di 40 giorni, decorrenti dalla presentazione dell’istanza di rimborso (modello VR), periodo nel corso del quale l’ufficio competente deve espletare i dovuti controlli.
Ciò significa che se il contribuente presenta la dichiarazione sostitutiva entro tale termine, anche a seguito della richiesta da parte del Concessionario della garanzia, la stessa può considerarsi prodotta nei termini. In questo caso, tuttavia, al fine di salvaguardare i poteri istruttori e consentire all’Amministrazione finanziaria il controllo di quanto autocertificato, nonché degli altri presupposti indicati al settimo comma del citato articolo 38-bis, saranno automaticamente ampliati i tempi della fase istruttoria, per un periodo di tempo pari a quello compreso tra la richiesta originaria di rimborso (modello VR) presentata dal contribuente ed il momento di effettiva presentazione della dichiarazione sostitutiva.
 
La risoluzione, ovviamente, chiarisce che laddove la dichiarazione sostitutiva sia prodotta una volta decorsi i 40 giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza, la stessa non potrà essere considerata tempestiva, essendo oramai la richiesta di rimborso giunta nella fase di liquidazione rimessa al Concessionario della riscossione.
 

Nell’ipotesi di procedura ordinaria, il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva al più tardi congiuntamente alla documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria per attestare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso. Al contrario, è tardiva la dichiarazione sostitutiva presentata al posto della garanzia richiesta dall’ufficio; nell’ambito della procedura ordinaria, infatti, con la richiesta/presentazione della garanzia si è già nella fase di liquidazione, che presuppone la conclusione della fase istruttoria.

Fonte : IlFiscoOggi

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