IMU e TASI 2017: i coniugi con due case pagano

Per legge l’acconto di giugno dell’IMU e della TASI 2017, da versare entro il giorno 16, deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote deliberate per il 2016. A dicembre si dovrà versare il saldo riliquidando l’imposta annuale in base alle aliquote 2017. Grazie al meccanismo in vigore per il secondo anno consecutivo, per il saldo potranno esserci solo buone notizie dal momento che non sono ammessi ritocchi all’insù delle aliquote ma solo eventuali riduzioni.

Per quanto riguardano i coniugi con due case,  la legge prevede che ai fini IMU e TASI sia possibile avere una sola prima casa per ciascun nucleo familiare. Per questo, come chiarito dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia nel caso di coniugi proprietari esclusivi di un immobile per ciascuno nello stesso Comune, con dimora abituale e residenza anagrafica ciascuno nel suo appartamento, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Quando ci si trova in questa situazione, secondo quanto previsto dunque dalla circolare applicativa dell’IMU, la 3/DF del 18 maggio 2012, è consentito ai coniugi di scegliere quale delle due abitazioni possedute si vuol dichiarare come prima casa, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU e, da quest’anno, anche della TASI.

Diverso, invece, il caso di coniugi legalmente separati, con sentenza del tribunale, o divorziati, e immobile assegnato dal giudice. Per i coniugi separati, infatti, come definitivamente stabilito dalle norme, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.  Di conseguenza l’unico soggetto tenuto al versamento, e quindi ora esentato dallo stesso, è il coniuge assegnatario, a prescindere dalla proprietà o dalla quota di proprietà dell’immobile. Questo comporta che il reale proprietario dell’immobile, o gli altri comproprietari (ad esempio nel caso di appartamento di proprietà dei genitori dell’altro coniuge, assegnato in diritto di abitazione in quanto ex casa coniugale) non hanno alcun obbligo relativamente all’imposta. Nessuno è quindi tenuto a pagare l’IMU in queste situazioni.

Fonte: Fisco e Tasse

 

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