La definizione agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di chiarimenti nella Circolare 23/2017, pubblicata questa settimana. Uno degli argomenti trattati riguarda le modalità di scomputo degli importi già versati, in particolare è stato chiesto all’Agenzia se lo scomputo degli importi versati da quelli dovuti per la definizione agevolata deve avvenire titolo per titolo o forfetariamente (vale a dire imposta su imposta, sanzioni su sanzioni e interessi su interessi oppure se è dovuto 100 ed è stato versato 40, il residuo dovuto è 60?).
Il documento di prassi, nel rispondere ricorda che l’articolo 11, comma 7, della manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) dispone che “Dagli importi dovuti … si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6” del decreto fiscale 193/2016, senza prevedere distinzioni tra somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi.
Una volta effettuato lo scomputo delle somme versate, l’importo da versare, dovrà essere ripartito tra i vari codici tributo in proporzione ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione (cfr. paragrafo 4 della circolare citata).
L’Agenzia nella circolare, riporta anche un esempio, riproposto qui sotto.
Si ipotizzi un atto di accertamento per il quale risultino i seguenti importi in contestazione:
- Irpef + interessi € 150.000
- Addizionale regionale + interessi € 4.000
- Irap + interessi € 12.000
- Addizionale comunale + interessi € 1.000
- L’importo lordo dovuto è, dunque, pari a € 167.000.
Si ipotizzi, altresì, che la somma degli importi versati in pendenza di giudizio e di quelli inerenti alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione sia pari a € 48.000. In tale situazione, l’importo netto dovuto è pari a € 119.000, vale a dire alla differenza tra l’importo lordo dovuto e il totale delle somme versate in pendenza di giudizio e dovute per effetto della definizione agevolata dei carichi (€ 167.000 – € 48.000 = € 119.000).
Tale importo netto dovrà essere suddiviso tra i codici tributo istituiti per la definizione agevolata delle liti con risoluzione 108/E del 2017, in proporzione alla percentuale con cui ciascuno degli importi in contestazione sopra specificati incidono sul totale dell’importo lordo dovuto.
Ad esempio, considerato che l’importo lordo dovuto per Irpef e relativi interessi ammonta a € 150.000 e corrisponde all’89,82% del totale dovuto di € 167.000, al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi) dovrà essere imputato il versamento di € 106.886 (ossia l’89,82% di € 119.000).
Fonte: Fisco e Tasse