Entro il 31 gennaio 2018, chi è titolare di un’utenza elettrica, ma non possiede un apparecchio televisivo, per non pagare il canone TV 2018, deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Ricordiamo infatti che la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso, quindi ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.
La dichiarazione presentata
- dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 esonera dal pagamento per l’intero anno 2018
- dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2018)
Dato che la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, per evitare che nella bolletta di gennaio venga addebitato il canone TV non dovuto, si consiglia di attivarsi preventivamente, e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 20 dicembre 2017 se viene presentata per posta in forma cartacea, per evitare di dover poi richiedere il rimborso con il modello “Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.
La stessa dichiarazione può essere presentata anche dall’erede che debba comunicare che l’utenza resta temporaneamente intestata a una persona deceduta, purché ovviamente nell’abitazione collegata all’immobile, non vi sia un apparecchio televisivo.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica ma in alcuni casi, tuttavia, si continua a pagare il canone con il modello F24. Per tali opzioni, il termine è domani 31 gennaio 2018. Si ricorda che si utilizza il modello F24 per pagare il Canone TV per uso privato:
- In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24.
- per il pagamento del canone da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).
E’ possibile pagare il canone per il rinnovo dell’abbonamento tv con le seguenti modalità:
- in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio
- in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio
- in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
Fonte: Fisco e Tasse