Al fine di consentire il controllo dello stato di malattia con le cosiddette visite fiscali, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale: tutti i giorni durante la durata della malattia comprese le domeniche ed i giorni festivi. le fasce orarie giornaliere da rispettare, sono le seguenti :
- PER I LAVORATORI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI : dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;
- PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO : dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
La riforma della pubblica amministrazione del 2017 (d.lgs 75 2017) ha previsto una unificazione degli orari per il lavoro pubblico e privato ma si è ancora in attesa del decreto attuativo che regolamenti la materia con le novità previste dalla legge.
COSA SUCCEDE IN CASO DI ASSENZA
Nel caso il lavoratore risulti assente durante la visita fiscale, se l’assenza non è giustificata, scatterà l’applicazione di sanzioni .
Si tratta della non indennizzabilità delle giornate di malattia, calcolata nel seguente modo:
• per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• per il 100% dell’indennità dalla data della terza assenza a visita fiscale di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare riscontra l’assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale.
LA RICHIESTA DI VISITA FISCALE
Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) dei lavoratori in malattia, sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).
La visita medica di controllo puo essere effettuata viene richiesta in maniera telematica all’INPS, da parte del datore di lavoro, mediante il servizio “Richiesta visita medica di controllo”. Al termine della visita di controllo il medico redige presso il domicilio del lavoratore un apposito verbale informatico e ne fornisce copia al lavoratore. Il verbale viene trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell’INPS e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che ha richiesto la visita.
Per utilizzare il servizio di richiesta, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ed essere dotati della specifica abilitazione. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono richeidere le credenziali di accesso. presso la struttura INPS territorialmente competente.