Va utilizzato per l’adesione alla liquidazione di gruppo. Da quest’anno presentazione solo telematica
Passati tutti gli esami, promossa la versione definitiva del nuovo modello Iva 26, disponibile, in Rete, con le relative istruzioni, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Modelli”. A differenza dei vecchi stampati Iva 26 e 26-bis, viaggerà soltanto on line.
La presentazione del modulo da parte di enti e società controllanti è condizione necessaria per operare la liquidazione di gruppo e per comunicare le eventuali variazioni sopraggiunte dopo l’atto di adesione. Iva 26 contiene, infatti, tutte le informazioni utili all’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma. E’ bene evidenziare, inoltre, che la scelta non può essere esercitata attraverso il comportamento concludente.
La speciale procedura, prevista dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, consente di compensare debiti e crediti Iva “infragruppo”, accorciando, così, i tempi di recupero dell’imposta.
L’opzione vincola le società per l’intero anno solare in cui è avvenuta la presentazione dell’adesione, a meno che non decadano i presupposti di accesso all’istituto.
Per poter applicare la procedura, il modello deve essere trasmesso – obbligatoriamente on line, direttamente dall’interessato o dagli intermediari autorizzati – entro il termine di liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio, cioè entro il 16 febbraio; si avranno invece 30 giorni a disposizione per comunicare le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di adesione.
Il modello è composto da due pagine. Nel frontespizio devono essere indicati, tra l’altro, i dati identificativi della società controllante o dell’ente, e quelli della persona che sottoscrive la dichiarazione. Il secondo foglio è suddiviso nei quadri A e B: il primo è riservato alle società del gruppo che partecipano alla compensazione, mentre nel quadro B vanno le informazioni relative alle società che partecipano alla catena di controllo, ma non alla compensazione Iva.
Fonte : IlFiscoOggi