Nella circolare n. 40 l’Inps fornisce le istruzioni operative sugli sgravi contributivi per le assunzioni di giovani dal 2018.La precisazione principale è che l’agevolazione riguarda «tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato», non solo il contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs act, come inizialmente si leggeva nel a norma della legge di bilancio 2018 (Comma 100 Art.L. 205-2017).
L’incentivo ricordiamo è strutturale , cioè non ha scadenza temporale e prevede, in sintesi:
- sgravio del 50% con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite massimo di 3mila euro annui
- durata 36 mesi (a partire dalla data dell’assunzione)
- età dei lavoratori :fino a 35 anni nel 2018 – fino a 30 anni dal 2019
- l’agevolazione si applica anche per le conferme effettuate dal 1.1.2018 di apprendisti sempre se rientranti nel limite di età
- l’esonero contributivo è totale, per tre anni per i giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di 1 livello ( per il diploma professionale,o specializzazione tecnica superiore o alta formazione).
MODALITA’ DI FRUIZIONE:
Conguaglio sulle denunce contributive dal mese marzo 2018, con recupero fino a maggio degli sgravi relativi anche alle assunzioni già effettuate in gennaio e febbraio 2018.
L’istituto precisa che esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma solo per il periodo di applicazione degli stessi” (cfr. art. 1, comma 114, legge 205/2017).
Fonte: INPS